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« Previous Page Table of Contents Next Page »dovrà comunicare tale scelta nel quadro VO della di-chiarazione Iva 2012. Sull’argomento è stato richiesto un chiarimento all’Agenzia delle entrate.
Esempio
Una società di persone esercente attività di commercio di occhiali, consegue nel 2010 un volume di ricavi pari ad € 600.000. Poiché ha superato i limiti imposti dalla vecchia normativa in materia (€ 516.456,90) passa al regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 2011. Per effetto delle nuove disposizioni che hanno innalza-to il volume di ricavi (€ 700.000), il predetto soggetto può, a decorrere dal 14 maggio 2011, transitare nuova-mente al regime di contabilità semplificata.
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU’ ATTIVITA’
L’articolo 18, come modificato, concede la possibilità di accedere alle semplificazioni ricordate solo nell’ipotesi in cui i ricavi conseguiti nell’anno precedente, non ab-biano superato:
- euro 400.000 se l’impresa esercita attività di presta-zione di servizi;
- euro 700.000 se l’impresa ha per oggetto altre atti-vità diverse da quelle di prestazione di servizi. La norma, successivamente, disciplina le ipotesi in cui vengono contemporaneamente svolte attività di pre-stazione di servizi ed altre attività , disponendo che se il contribuente:
- annota separatamente i ricavi occorre far riferimento
all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività preva-lente;
- non annota separatamente i ricavi devono essere
considerate prevalenti le attività diverse dalle pre-stazioni di servizi, quindi vale il limite dei 700.000 euro.
Si ricorda, che al fine di individuare le attività consisten-ti nella prestazione di servizi l’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 recita che: “con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nel-la Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la indivi-
duazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.” In ossequio a tale previsione con decreto mini-steriale del 17 gennaio 1992 è stato stabilito che, ai fini del regime contabile da adottare, vanno considerate pre-stazioni di servizio quelle individuate nei commi da 1 a 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 e le prestazioni elencate nelle lettere a), b), c), e), f ) e h) del comma 4 dello stesso articolo.
La norma, pertanto, nel caso di svolgimento di più attività, ed in presenza di annotazione separata dei ricavi, prevede che la verifica del limite di ricavi, per l’ammissione al re-gime di contabilità semplificata, avvenga avendo riguardo, unicamente, all’attività prevalente. Nel caso, invece, di an-notazione globale dei ricavi, senza distinzione fra le diver-se attività svolte, la tenuta della contabilità semplificata è ammessa solo se globalmente i ricavi non superano la somma di euro 700.000.
Con la risoluzione n. 293/E del 18 ottobre 2007, l’Am-ministrazione finanziaria ha introdotto un’ulteriore ve-rifica nell’ipotesi di annotazione separata dei ricavi, in-fatti viene chiaramente detto che “occorre, inoltre, veri-ficare se l’ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte supera il limite massi-mo fissato dalla norma in euro 516.456,90 (n.d.r. ora 700.000 euro)” motivando, tale scelta, con la necessi-tà di consentire la tenuta della contabilità semplificata soltanto alle imprese con ammontare di ricavi limita-to.
SCHEMA RIASSUNTIVO
Lo schema di seguito riportato riassume le varie pos-sibilità che potrebbero verificarsi circa l’applicazione o meno del regime di contabilità semplificata.
Come spiegato precedentemente, quindi, si dovrà sem-pre fare riferimento a due limiti:
· il limite di ricavi riferiti all’attività prevalente non su-periore a € 400.000/700.000;
· il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000.
RICAVI ATTIVITA’
Ann. separata
Regime contabile obbl.rio per l’anno succ.
NOTE Prestazioni di servizi Altre attività
€ 450.000 (att. prevalente) € 50.000 SI Contabilità
ordinaria
Anche se il limite dei ricavi comples-sivi (€ 700.000) non è stato superato, è stato superato, però, il limite riferito all’attività prevalente (€ 400.000). € 300.000 € 450.000
(att. prevalente)
SI Contabilità
ordinaria
Anche se non è superato il limite rela-tivo all’attività prevalente (€ 700.000), è stato superato, però, il limite globale (€ 700.000). € 50.000 € 750.00
(att. prevalente)
SI Contabilità
ordinaria
È superato il limite riferito all’attività prevalente (€ 700.000). € 350.000 (att prevalente) € 50.000 SI Contabilità
semplificata
Non è superato né il limite riferito all’attività prevalente (€ 400.000), né il limite complessivo di € 700.000. € 50.000 € 500.000
(att. prevalente)
SI Contabilità
semplificata
Non è superato né il limite riferito all’attività prevalente (€ 700.000), né il limite complessivo di € 700.000.
RICAVI GLOBALI DELL’ATTIVITA’
Ann. separata
Regime contabile obbligatorio per l’anno successivo
NOTE
€ 750.000 NO Contabilità ordinaria È superato il limite riferito alla globalità delle
attività (€ 700.000).
€ 650.000 NO Contabilità semplificata Non è superato il limite riferito alla globalità
delle attività (€ 700.000).
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InformaImpresa 29 Venerdì 9 settembre 2011
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