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in relazione ai numerosi adempimenti fscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’impo-sta …”.

Lo spostamento del termine di presentazione è stato quindi accordato per tener conto delle esigenze rap-presentate dalla categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fscali da porre in essere per contribuenti e sostituti d’imposta.

Di conseguenza gli invii telematici delle dichiarazioni relative al 2011 devono essere effettuati Entro il 20.9, con riferimento al mod. 770/2012 SEMPLIFICATO e ORDINARIO.

fisco

35 Disposizioni fiscali contenute nella legge sulla

riforma del mercato del lavoro.

Nell’ambito della legge n. 92/2012, che contiene di-sposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, sono state inserite delle disposizioni normative di rile-vanza fscale.

PREMESSA

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata sul sup-plemento ordinario n. 136 della Gazzetta Uffciale n. 153 del 3 luglio 2012, ha approvato la riforma della disciplina del mercato del lavoro.

Alcune norme, contenute nella legge di riforma, pre-sentano effetti di carattere fscale che qui vengono commentati.

RIDUZIONE DELLA DEDUCUBILITA’ DEI COSTI DELLE AUTO POSSEDUTE DA IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il comma 72 della legge ha modifcato le disposizioni dell’articolo 164 del TUIR riducendo la percentuale di deducibilità per le auto possedute da imprese e pro-fessionisti.

Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della leg-ge 92/2012, e quindi dall’anno 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i costi degli autoveicoli di cui all’art. 164 comma 1 lettera b)

sono deducibili nella misura del 27,5% e nel limite di € 18.075,99 euro di costo del veicolo.

I costi delle autovetture, date in uso promiscuo ai di-pendenti per la maggior parte del periodo d’imposta,

sono deducibili nella misura del 70% . In tal caso non è stabilito un limite massimo di costo del veicolo. Le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di com-mercio non subiscono, invece nessuna limitazione , quindi viene mantenuta la percentuale di deducibilità del 80% con il limite di € 25.822,84 di costo del vei-colo.

In sostanza, a decorrere dal 2013 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) le spese e gli altri componenti negativi relativi a: - autovetture ed autocaravan, - ciclomotori e motocicli,

utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fni della determinazione dei relativi redditi sono dedu-cibili, alla luce delle modifche apportate, nella misura del 27,5% ( percentuale elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agen-zia o di rappresentanza di commercio).

Si segnala che, con riferimento ai veicoli sopra citati,

esistono due limiti di deducibilità che operano con-giuntamente:

- un limite di deducibilità percentuale che, come visto sopra, passa dal 40% al 27,5%;

- ed un limite di valore fscalmente riconosciuto (rima-sto inalterato anche a seguito della nuova disposi-zione).

Il tetto massimo di riconoscimento fscale del costo d’acquisto è pari a:

1. € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;

2. € 4.131,66 per i motocicli;

3. € 2.065,83 per i ciclomotori.

In base alle nuove disposizioni, quindi, il costo massi-mo fscalmente deducibile è pari rispettivamente a:

1. € 4.970,89 (27,5% di € 18.075,99);

2. € 1.136.20 (27,5% di € 4.131,66);

3. € 568,10 (27,5% di € 2.065,83).

Rimborsi spese

I dipendenti o amministratori che utilizzano la propria auto per fnalità aziendali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute sulla base delle tariffe Aci, in re-lazione alla percorrenza effettuata.

L’impresa si deduce il 100% dei rimborsi effettuati sul-la base delle tariffe ACI previste per le auto di potenza non superiore a 17 cavalli fscali o 20, se diesel (art. 95 del Tuir).

Tali disposizioni non hanno subito modifcazioni.

Auto concesse in uso promiscuo agli amministratori

Le auto concesse in uso promiscuo agli amministratori non subiscono lo stesso trattamento di quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L’auto concessa in uso promiscuo all’amministratore genera un fringe beneft in capo a quest’ultimo determinato convenzionalmente nella misura del 30% del costo, calcolato in base alle tabelle Aci, per una percorrenza di 15.000 Km. Le spese, sostenute dalla società per la gestione dell’auto, sono deducibili integralmente fno a concor-renza del beneft tassato in capo all’amministratore, l’eventuale eccedenza delle suddette spese, è deducibi-le secondo le regole generali di cui all’art. 164 del Tuir (27,5% dal 2013).

Determinazione degli acconti

Il secondo periodo del comma 73 dell’articolo 4 del-la legge in oggetto dispone che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo pre-cedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Tabella riassuntiva

Al fne di verifcare il grado di incidenza della normati-va appena introdotta si propone di seguito una tabella riassuntiva che paragona la percentuale di deducibilità delle auto prima e dopo la riforma.

Tipo di mezzi di trasporto

Deducibilità ante riforma (40%)

Deducibilità post riforma (27,5%)

Autovetture € 7.230,39 € 4.970,89 Autocaravan € 7.230,39 € 4.970,89 Motocicli € 1.652,66 € 1.136,20 Ciclomotori € 826,33 € 568,10

InformaImpresa 13 Venerdì 7 settembre 2012

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