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torità, che è partito il V Conto energia, l’ultimo di una lunga successione di provvedimenti volti a regolamen-tare il sistema di incentivazione delle rinnovabili. Eccoci quindi a rivedercela con le novità introdotte delle norme del Decreto Ministeriale 5 luglio 2012, più noto come V Conto energia.

Il passaggio dal IV al V conto energia focalizza l’atten-zione sugli impianti di piccola taglia e domestici. Vie-ne infatti esteso l’obbligo di iscrizione al Registro per tutti gli impianti con potenza superiore ai 12 kW e per quelli fno a 50 kW realizzati in sostituzione dell’eternit. Appunto questi impianti di taglia minore accederanno senza limiti all’incentivo, mentre gli altri, oltre all’iscri-zione al Registro, vedranno confermato l’incentivo se si classifcheranno in buona posizione nelle graduatorie che verranno impostate sui limiti semestrali di spesa. La ragione è evidentemente quella di governare il sistema per il rifesso che l’incentivazione degli impianti ha sulle tariffe dell’energia elettrica.

Gli unici che potranno ancora usufruire delle agevola-zioni e procedure del IV conto energia sono gli impianti realizzati su proprietà delle Pubbliche Amministrazioni, sempre che entrino in esercizio entro la fne dell’anno in corso.

Il nuovo meccanismo invece punta alla valorizzazione degli impianti di taglia più piccola e installati su edifcio, confermando le impostazioni dei decreti precedenti. Le tariffe scendono temporalmente per semestre ed esisto-no delle maggiorazioni, tra loro cumulabili, sia alla tarif-fa onnicomprensiva che a quella per l’autoconsumo per gli impianti realizzati in sostituzione dell’eternit (+3 c€/ kWh) e se vengono utilizzati materiali europei (+2 c€/ kWh). Vengono riconfermate le tariffe diversifcate an-che per gli impianti “innovativi” e per quelli a “concen-trazione”, con le opportune riduzioni.

Ma passando a come si sviluppa il V conto, la differenza più rilevante rispetto ai precedenti decreti, è di fatto l’’in-troduzione della tariffa onnicomprensiva. Siamo quindi di fronte al passaggio da un sistema di feed-in premium ad un feed-in tariff. Per chiarire meglio la cosa dobbia-mo ricordare che in precedenza tutta l’energia prodotta dall’impianto godeva di un incentivo senza distinguere se l’energia veniva autoconsumata oppure venduta. Oggi questo cambia e si unisce il valore dell’incentivo a quel-lo dell’energia ceduta alla rete in un’unica soluzione. In questo senso la tariffa onnicomprensiva andrà a molti-plicarsi alla sola energia immessa in rete. Ma non fnisce qui, infatti per tutta l’energia prodotta e autoconsumata, che quindi non viene immessa in rete, esiste un premio aggiuntivo, defnito appunto premio per l’autoconsumo. L’introduzione del premio per l’autoconsumo però è una variabile da non sottovalutare. L’indirizzo è evidente, cioè d’ora in avanti lo stesso consumatore, per garantire una maggiore redditività dell’impianto dovrà modifca-re i suoi consumi. Non solo godrà del benefcio del pre-mio per l’autoconsumo, ma avrà anche in somma il valo-re dell’energia utilizzata. Il risultato è semplice: per un impianto domestico avrò 0,208 €/kWh di tariffa onni-comprensiva a cui andrò a sommare 0,126 €/kWh come premio per l’autoconsumo a cui si aggiunge il risparmio di 0,18 €/kWh per l’energia che non andrà in bolletta. Cambiano le proporzioni in funzione delle taglie, ma è abbastanza evidente che il benefcio economico goduto con l’autoconsumo è più del doppio rispetto a quello che si ottiene con l’energia immessa in rete.

Sarà quindi necessario in futuro concentrare i consumi durante i periodi di maggiore produzione degli impianti in modo di riuscire ad incrementare la quota di autocon-sumo e di rifesso la redditività di un impianto. Per molti questo rappresenta un cambiamento negli stili di vita, in completa controtendenza rispetto alle abitudini intro-dotte dalle tariffazione bioraria.

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fisco

36 Studi di settore applicabili al periodo

d’imposta 2011. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare n. 30 dell’11 luglio 2012.

L’Agenzia delle entrate fornisce numerosi chiarimenti in merito alla compilazione dei modelli per la comunica-zione dei dati rilevanti ai fni dell’applicazione degli stu-di di settore per il periodo di imposta 2011.

Con estremo ritardo, l’Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare dell’11 luglio 2012, n. 30/E, numerosi chiarimenti in merito alla compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fni dell’applicazio-ne degli studi di settore per il periodo di imposta 2011, richiamando alcune delle principali novità che hanno interessato gli studi di settore, in particolare: - il loro diverso utilizzo ai fni dell’accertamento; - i nuovi indicatori di coerenza e normalità;

- le modifche apportate alle analisi della territorialità; - le nuove maggiori sanzioni in caso di omessa o in-completa presentazione del modello; - l’applicazione dei correttivi di crisi;

- le indicazioni su alcuni nuovi studi revisionati fornite su osservazioni formulate dalla Confartigianato in se-de di revisione;

- le novità relative alla modulistica. Tutte le novità nel fle:

- Novit studi di settore 2011.pdf

in allegato alla notizia 754 su www.informaimpresa.it

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37 IVA: Reverse charge per Expo Milano 2015.

L’applicazione del meccanismo del reverse charge è esteso anche alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti della Arexpo SpA ed Expo 2015 SpA.

Il decreto del Ministero dell’Economia e fnanze del 10 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 203 del 31 agosto 2012, introduce un’estensione del “reverse charge” ap-plicabile nell’edilizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72, circoscrivendolo, tuttavia, alle so-le prestazioni rese nell’ambito dell’Expo Milano 2015. In particolare, il meccanismo è altresì applicabile, con decorrenza 1° settembre 2012, alle prestazioni rese nel settore edile dagli appaltatori nei confronti della “Arex-po SpA” e della “Expo 2015 SpA”, rispettivamente titola-re delle aree e società di gestione dell’Esposizione Uni-versale, che avrà luogo in Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.

Si ricorda che in generale, il “reverse charge” in edilizia è applicabile esclusivamente alle prestazioni che inter-corrono tra subappaltatore e appaltatore, escludendo quelle rese da quest’ultimo nei confronti del committen-te principale (destinatario fnale dei lavori), che rimane quindi escluso dal meccanismo.

Con la nuova disposizione viene, invece, prescritta, in via specifca, l’applicazione del meccanismo di inversio-ne contabile ai fni IVA anche alle prestazioni edili che si collocano al “primo livello” (committente-appaltatore) della catena dei rapporti contrattuali, direttamente re-se ai committenti principali Arexpo SpA e Expo 2015 SpA , posto che a valle (cioè, nei rapporti fra appaltato-ri principali-subappaltatori o tra subappaltatori-altri su-bappaltatori) già opera la copertura normativa offerta, in via generale, dalla citata lettera “a”, dell’articolo 17, c. 6, del DPR n. 633/72.

Si ricorda che per “ settore edile ” si intendono le attività sostanzialmente riconducibili alla sezione F della Tabel-la Atecofn, come precisato dall’Agenzia delle entrate in numerosi documenti di prassi amministrativa (in parti-colare, circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 e risoluzio-

InformaImpresa 5 Venerdì 21 settembre 2012

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