mazioni diffuse, in queste settimane, da soggetti vari,
ai fini dell’effettuazione dei previsti corsi, anche per il
fatto che alla data del 20/09/2012 risulta essere sta-
to accreditato, per tale attività, un solo ente (sito di
riferimento
www.accredia.it
), peraltro con sede in Lom-
bardia.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere chie-
ste contattando il settore Ambiente di Confartigianato
Vicenza.
AMBIENTE
62
Terre e rocce da scavo: devono essere
regolamentate con apposito decreto
ministeriale.
Pubblicata nel supplemento della Gazzetta ufficia-
le n. 79 del 03/04/2012, la legge di conversione
24/03/2012, n. 27, del decreto legge 24/01/2012, n.
1. Con l’art. 49 (testo coordinato) viene prevista l’ema-
nazione di un decreto ministeriale che regolamenterà
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo
L’articolo stabilisce che l’utilizzo delle terre e rocce da
scavo venga regolamentato con apposito decreto mini-
steriale (approvato il 10/08/2012 e pubblicato in gaz-
zetta ufficiale il 21/09/2012) . Il decreto doveva essere
adottato entro il 01/06/2012.
Il decreto stabilisce le condizioni alle quali le terre e
rocce da scavo sono considerate sottoprodotti (ai sensi
dell’articolo 184-bis del D.lgs 152/2006).
Viene inoltre precisato che dalla data di entrata in vigo-
re del decreto ministeriale, che regolamenterà l’utiliz-
zo delle terre e rocce da scavo, verrà automaticamente
abrogato l’articolo 186 del D.lgs 152/2006, riguardan-
te appunto le terre e rocce da scavo.
Definizione di sottoprodotto come prevista dal D.lgs
152/2006, all’articolo 183, comma 1, lettere qq)
“Sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddi-
sfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o
che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis,
comma 2”
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – Articolo
184-bis – Sottoprodotto
“
1.
E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’artico-
lo 183, comma 1, lettera a) qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui sco-
po primario non è la produzione di tale sostanza od og-
getto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel
corso dello stesso o di un successivo processo di produzio-
ne o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamen-
te senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale
pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’ogget-
to soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti perti-
nenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana.
2.
Sulla base delle condizioni previste al comma 1), pos-
sono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi
o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie
di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non
rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più
decreti del Ministro dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, in conformità
a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.”
AMBIENTE
63
Terre e rocce di scavo: nuova disciplina dal
06/10/2012 - prima informazione.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del
21/09/2012, il Decreto 10 agosto 2012 n. 161 del Mi-
nistero dell’Ambiente – di concerto con quello delle In-
frastrutture e Trasporti -, il regolamento che disciplina
l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Il decreto
entra in vigore il 6 ottobre 2012
Il regolamento regola le condizioni per le quali posso-
no essere gestiti i materiali da scavo derivanti da opere
edili e di ingegneria civile come sbancamenti, fonda-
zioni, perforazioni, ecc. In generale, tali materiali sono
da considerarsi rifiuti tranne i casi e le condizioni – og-
getto del regolamento stesso – in cui possono essere
considerati come “sottoprodotti” e quindi, reimpiegati.
Se gestiti come rifiuti tali materiali soggiacciono – ine-
vitabilmente – alla corrispondente disciplina ex parte
IV di d.lgs. 152/06 e destinati ad impianti di recupero o
smaltimento; se qualificabili, viceversa, come sottopro-
dotti essi possono essere reimpiegati per nuove opere
(rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripasci-
menti, altre forme di ripristino, ecc. ).
Le condizioni affinché tali materiali siano definiti sotto-
prodotti ricalcano quelle generali ex art. 184–bis d.lgs.
152/06, ma vengono, qui, rese più specifiche e partico-
larmente stringenti. Esse sono:
1.Provenienza da un’opera la cui finalità non è la pro-
duzione di detto materiale.
2.Essere utilizzati – senza ulteriori trattamenti – per
scopi produttivi o riempimenti di cave secondo un co-
siddetto Piano di Utilizzo.
3.Mostrare requisiti di alta qualità ambientale, compro-
vabili da apposite analisi .
Lo schema di procedura essenziale per gestire gli esca-
vati è, in estrema sintesi, il seguente:
L’impresa interessata – 90 giorni prima dell’utilizzazio-
ne del materiale – redige e presenta all’Autorità com-
petente il Piano di Utilizzo.
L’Autorità può richiedere entro 30 giorni integrazioni
al Piano.
Entro 90 giorni l’Autorità approva il Piano o lo rigetta.
Oltre i 90 giorni il proponente può gestire il materiale
secondo i termini del Piano.
Il materiale cessa di essere sottoprodotto e va gestito
come rifiuto se viene oltrepassato il termine temporale
del Piano, in caso di violazione di obblighi o laddove
siano venute meno le condizioni già citate.
E’ prevista una procedura di reimpiego in situazioni di
emergenza nonché la possibilità di effettuare modifi-
che al piano.
Il proponente comunica il soggetto esecutore del pia-
no che deve garantire l’assorbimento degli obblighi di
tracciabilità attraverso il Documento di Trasporto e
la Dichiarazione di avvenuto utilizzo.
La redazione del Piano di utilizzo costituisce l’adem-
pimento “centrale”, che regola nel dettaglio la riutiliz-
zazione del materiale suddetto. L’assolvimento di tale
obbligo risulta particolarmente impegnativo giacché
implica la redazione di una documentazione comples-
sa ed articolata, basata su una serie di pratiche, carat-
terizzazioni, analisi chimiche, campionamenti, indagini
di varia natura.
Confartigianato Vicenza ritiene che la messa a punto di
un Piano di Utilizzo così concepito, cui si aggiungono
stringenti adempimenti per la tracciabilità, sia eccessi-
vamente onerosa dal punto di vista delle risorse uma-
ne, economiche e temporali, e questo sembra possa
rendere difficoltosa la sua implementazione a fronte di
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Venerdì
5
ottobre
2012