InformaImpresa 18/2013 - page 3

InformaImpresa
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Venerdì
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ottobre
2013
gli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispo-
sitivi periferici per la misura e certificazione dei dati.
Con apposito decreto verranno, altresì, rideterminati
i contributi da porre a carico degli utenti in relazio-
ne alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza
dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione
del decreto.
Collaudo del SISTRI
Sembra incredibile, ma intanto che il SISTRI viene av-
viato (e non prima), verrà effettuata la verifica di con-
formità dello stesso alle norme e finalità vigenti. Ver-
rà peraltro istituita una commissione per il collaudo
dell’intero sistema. Prima si parte e durante la gestione
viene fatto il collaudo del sistema.
Sanzioni
Nel decreto viene stabilito che le sanzioni previste per
gli eventuali reati commessi, verranno applicate solo
se nel periodo dei primi sei mesi di avvio del Sistri sa-
ranno riscontrate più di tre violazioni. Quindi per i ge-
stori di rifiuti il periodo dei sei mesi è compreso tra il
01/10/2013 al 31/03/2014. Mentre per i produttori
iniziali di rifiuti pericolosi il periodo dei sei mesi è com-
preso tra il 03/03/2014 al 30/09/2014. Questo aspet-
to riguarda le sole violazioni e le conseguenti sanzioni
di seguito riportate:
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
- Art. 260-bis, comma 3
Chiunque omette di compilare il registro cronologico
o la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, secondo
i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal siste-
ma informatico di controllo di cui al comma 1, ovve-
ro fornisce al suddetto sistema informazioni incomple-
te, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque
dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema
informatico di controllo, o comunque ne impedisce in
qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasei-
cento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso
di imprese che occupino un numero di unità lavorati-
ve inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calco-
lato con riferimento al numero di dipendenti occupati
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappre-
sentano frazioni di unità lavorative annue; ai predet-
ti fini l’anno da prendere in considerazione è quello
dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il
momento di accertamento dell’infrazione. Se le indi-
cazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiu-
dicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta
ad euro millecinquecentocinquanta.
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
- Art. 260-bis, comma 4
Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili
a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro
novantatremila, nonché la sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione da un mese a un anno dalla
carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputa-
bile ivi compresa la sospensione dalla carica di ammi-
nistratore. Nel caso di imprese che occupino un nume-
ro di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le
misure minime e massime di cui al periodo precedente
sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro
a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La
modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene
nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni ri-
portate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la
tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro
tremilacento.
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
- Art. 260-bis, comma
Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i
soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori ob-
blighi su di loro incombenti ai sensi del predetto si-
stema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro due-
milaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso
di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro
novantatremila.
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
- Art. 260-bis, comma 7
Il trasportatore che omette di accompagnare il traspor-
to dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SI-
STRI –AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla
base della normativa vigente, con la copia del certifi-
cato analitico che identifica lecaratteristiche dei rifiu-
ti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui
all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di ri-
fiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a co-
lui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di
analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla na-
tura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimi-
co-fisiche dei rifiuti trasportati.
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
- Art. 260-bis, comma 9
Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta.
Per approfondimenti consultare on line il file:
- Download SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EU-
ROPEA.pdf
alla notizia 1163 su
ambiente
51 Emissioni in atmosfera. Gas ad effetto serra:
disciplina degli impianti di ridotte dimensioni.
Guida agli adempimenti per gli impianti esclusi dallo
scambio di quote.
Con il recepimento della Direttiva Comunitaria
2003/87/CE e s.m.i., il legislatore intende realizzare
importanti riduzioni delle emissioni di gas ad effetto
serra che come è noto, hanno un forte impatto sul cli-
ma globale. Tale disposizione scaturisce da una serie
di impegni assunti da tutte le nazioni aderenti al del
Protocollo di Kyoto ed in conformità al Programma Eu-
ropeo per il cambiamento climatico.
Nel dettaglio la Direttiva prevede che l’autorità com-
petente di ciascuno Stato membro assegni, sulla base
di un piano nazionale di dotazione , un certo numero
di quote di emissione di CO2 equivalente (da intender-
si come permessi ad emettere gas serra per un deter-
minato ammontare) alle imprese interessate. Ciascuna
quota dà il diritto di emettere una tonnellata di CO2.
A seguito dell’assegnazione, i gestori di impianti che
1,2 4,5,6,7,8
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