InformaImpresa 22/2014 - page 2

AMBIENTE
121 Decreto legislativo231/2001: i soggetti
autori del reato.
Le imprese possono commettere reati tramite le persone
fisiche che fannoparte della struttura aziendale. Imodelli
organizzativi appaiono essenziali per prevenire compor-
tamenti illeciti dei soggetti che possono compromettere
l’impresa di cui fanno parte.
Il decreto legislativo 231/2001 intitolato “Discipli-
na della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica“ ha introdotto per la prima vol-
ta la responsabilità dell’ente / impresa nel nostro ordi-
namento. Tale responsabilità, definita amministrativa,
è sostanzialmente penale e scatta nel momento in cui
viene realizzato uno dei reati, espressamente previsti,
nell’interesseoavantaggiodell’impresa stessa. Si trat-
ta di una responsabilità che si aggiunge a quella per-
sonale dell’autore del reato e comporta l’applicazione
di sanzioni (pecuniarie e interdittive) all’azienda quale
entità giuridica autonoma.
Ovviamente un’azienda non può commettere reati
se non tramite dei soggetti-persone fisiche. Pertanto
anche nel campo applicativo del decreto legislativo
231/2001 si può ritenere applicabile un principio ti-
pico della responsabilità civile: l’immedesimazione or-
ganica. Così come gli effetti civili degli atti compiuti
dagli organi societari s’imputano direttamente alla so-
cietà, altrettanto può accadere per le conseguenze del
reato commesso nell’interesse o vantaggio dell’impre-
sa stessa.
Quali sono i soggetti-persone fisiche che, con il loro
operato, possono compromettere l’impresadi cui fanno
parte? Lanormativa individuadue categorie: i soggetti
inposizione apicale e i sottoposti.
I soggetti in posizione apicale si pongono al vertice
della strutturaaziendale: si trattadi soggetti cheespri-
mono la volontà dell’impresa e che s’identificano con
essa. Essi sono individuati sulla base della funzione
esercitata: funzionedi rappresentanza (rappresentante
legale) o di direzione (direttore generale) o di ammini-
strazione dell’ente (amministratore unicoodelegato).
Per sottoposti, invece, s’intendono lepersoneassogget-
tate alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
apicali.Nella categoria rientrano inprimo luogo i lavo-
ratori subordinati la cui attività lavorativa si estrinseca
inunaprestazionenell’organizzazionedel datoredi la-
voroe sotto il poteredirettivodello stesso. Per quanto
riguardagli altri soggetti chepossonooperareper con-
todell’aziendae i collaboratori esterni (quali, adesem-
pio, i consulenti) l’elemento decisivo appare essere la
soggezione o meno alla “direzione e vigilanza” e per-
tanto sarànecessarioverificare casoper caso il rappor-
to contrattuale che lega la persona fisica all’impresa.
Qualora il reato sia posto in essere da soggetti in po-
sizione apicale, proprio per la loro posizione di vertice,
la responsabilità ricade automaticamente sull’impresa
a meno che la stessa non riesca a dimostrare la sua
estraneità provando di aver adottato e attuato, prima
della commissione del fatto,modelli di organizzazione
e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quelloverificatosi edimostrando l’elusione fraudolenta
delmodello stessoda parte del soggetto apicale.
Per quanto riguarda i reati commessi dai sottoposti,
l’impresa sarà responsabile solo se la commissione del
reato (nel suo interesseovantaggio) è stata resapossi-
bile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vi-
gilanza.Tale inosservanzaèesclusa se l’impresa, prima
della commissione del reato, ha adottato ed efficace-
mente attuato il citatomodello di organizzazione, ge-
stione e controllo.
Ancora una volta appare essenziale la costruzione pre-
ventivadelmodello nonché la suaefficace attuazione.
In caso contrario, l’impresa si espone al rischio di non
potersi difendere per l’operato illecito del suo perso-
nale.
Informazioni possono essere richieste alla Confartigia-
nato di Vicenza – Dott.ssa Alessandra Cargiolli – tel.
0444168357
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122 Decreto legislativo231/2001: i soggetti
esclusi dall’applicazione dellanormativa.
La responsabilitàamministrativa è esclusaper alcuni sog-
getti espressamente indicati dal legislatore. Si trattadi ca-
si eccezionali da interpretare in senso restrittivo.
Con il decreto legislativo 231/2001 è stata introdot-
ta nel nostro ordinamento la responsabilità ammini-
strativa da reato degli enti/imprese. In sintesi, si tratta
di una responsabilità che sussiste nel momento in cui
viene commesso uno dei reati previsti dalla normativa
(per esempio, inmateriadi sicurezza sul lavoroo inma-
teria ambientale) nell’interesse o a vantaggio dell’im-
presa da soggetti-persone fisiche che fanno parte del-
la struttura aziendale. La commissione di uno di que-
sti reati comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie
e/o interdittive a caricodell’ente/impresa.
Il decreto legislativo231/2001escludeperòdallanor-
mativa citata alcuni soggetti: lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici noneconomici, gli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1,
comma3, d.lgs. 231/2001.)
Inquesto caso il termine
“Stato”
va inteso in senso am-
pio e comprende tutte le sue articolazioni amministra-
tivequali, per esempio, iMinisteri, lePrefetture, leQue-
sturema anchegli organi pubblici di rilievo costituzio-
nale che svolgono le funzioni legislative, giurisdiziona-
li od esecutive (il Parlamento, la Corte Costituzionale,
gli organi della Giurisdizione ordinaria, amministrativa
etc.). Le ragioni dell’esclusione sono evidenti: l’appli-
cazione di sanzioni interdittive nei confronti di questi
soggetti impedirebbe l’eserciziodi funzioni istituziona-
li, e l’applicazione di sanzioni pecuniarie finirebbe per
ricadere sui contribuenti.
Il legislatore ha scelto di estendere l’esclusione anche
agli
enti pubblici territoriali
(quali Regioni, Province,
Comuni) assimilabili allo Stato in quanto titolari di po-
teri pubblici (basti pensare alle competenze regionali
inmateria legislativa).
Sono altresì esclusi gli
enti pubblici non economici
. Si
tratta di tutti quegli enti pubblici che, anche se privi di
pubblici poteri, svolgono servizi d’interesse collettivo
senzafinalitàdi lucro. Sonoenti che si pongono in fun-
zione strumentale rispetto allo Stato (ad esempio l’IN-
PS, l’INAIL, la CroceRossa, l’ACI etc.).
In definitiva, per escludere l’applicazione del decre-
to legislativo 231/2001, la natura pubblica dell’ente
è condizione necessaria ma non sufficiente in quanto
deve ricorrere un ulteriore elemento e cioè che l’ente
non svolgaattivitàeconomica. Lo scopodi lucro, anche
se si trattadi entepubblico, fa ricaderenell’ambitodel-
la normativa citata. Non dimentichiamo che la finalità
del decreto legislativo 231/2001 è la repressione di
comportamenti illeciti
nello svolgimento di attività di
natura economica.
L’art.1, comma3deld.lgs.231/2001citaanche
“gli en-
ti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
Vale
la pena di approfondire il significato dell’espressione.
Sono i partiti politici e i sindacati, enti privati previsti
dallaCostituzione. Perché tali enti sonoesclusi dall’ap-
plicazionedel d.lgs. 231/2001?Sea tali enti venissero
applicate le sanzioni interdittive si rischierebbe di in-
cidere sull’eserciziodi diritti costituzionalmentegaran-
titi. Inoltre le sanzioni, sia pecuniarie che interdittive,
potrebbero essere utilizzate in modo strumentale per
reprimere il dissensopoliticoo sindacale.
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