PREVIDENZA
12 Quinta operazione di salvaguardia
pensionistica:modifiche e precisazioni.
Intepretazione autentica sulle disposizioni previste per il
versamento dei contributi previdenziali volontari per al-
cuni destinatari.
Tra i destinatari della quinta operazione di salvaguar-
dia sono compresi i lavoratori collocati inmobilità or-
dinariaalladatadel 4dicembre2011eautorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione successi-
vamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla
fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità,
perfezionino, mediante il versamento di contributi vo-
lontari, i requisiti di accesso a pensione vigenti ante
Riforma “Monti”.
In deroga alle disposizioni contenute nel decreto le-
gislativo n. 184/97, la legge n.147/2013, al comma
194, dell’articolo 1, aveva previsto che il versamento
dei contributi volontari relativo ai sei mesi precedenti
la domanda di autorizzazione stessa poteva riguardare
“anche unperiodo eccedente”.
Ora l’articolo3 della legge147/2014, nella parte tito-
lata “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la frui-
zione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamen-
to pensionistico”, con interpretazione autentica, dispo-
ne che tale versamento in questione può essere effet-
tuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al ter-
mine di fruizione dell’indennità dimobilità.
Ciò staa significare chequalora l’autorizzazioneai ver-
samenti volontari sia stata chiesta oltre i sei mesi suc-
cessivi al termine della mobilità, il versamento per il
periodoprecedentepuò riferirsi adoltre i seimesi pre-
cedenti ladomanda, purché contenuti nei seimesi suc-
cessivi alla fine del periododimobilità.
Inoltre, è stata introdottauna riaperturadei termini per
il versamento dei contributi volontari per coloro che
erano già autorizzati al 1° gennaio 2014 (entrata in
vigoredella legge147/2013); per costoro i termini dei
versamento, relativi ai sei mesi successivi alla fine del
periododi fruizionedell’indennitàdimobilità inessere
al 4dicembre2011, sono riaperti a domanda.
Si tratta, evidentemente, di soggetti chehannogiàpre-
sentato domanda di salvaguardia e che possono rag-
giungere il requisito soltantoattraverso la contribuzio-
ne volontaria da versare nel periodo compreso succes-
sivo alla cessazione del periododimobilità.
PREVIDENZA
13 Sesta operazione di salvaguardia
pensionistica: entrata in vigore.
Per trentaduemila lavoratori viene garantita l’ultrattivi-
tà delle regole pensionistiche previste prima della legge
Monti-Fornero.
La circolaredelMinisterodel lavoron. 17del 7novem-
bre 2014 ha regolamentato le disposizoni della legge
del 10 ottobre, la numero 147/2014, nella parte tito-
lata
“Modifichealladisciplinadei requisiti per la fruizione
delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensio-
nistico”.
La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è
entrata in vigore il 06.11.2014.
Con quel provvedimento sono state apportate modifi-
che alle disposizioni che hanno regolamentato le suc-
cessive salvaguardiefinalizzate a consentirepensiona-
menti con regoleprecedenti alla riforma “Monti-Forne-
ro”ed è stata introdotta una sesta operazione di salva-
guardia.
I soggetti interessati alla nuova operazione di salva-
guardia, con la solaesclusionedi quellimenzionati alla
successiva lettera a), per poter accedere al pensiona-
mento secondo le disposizioni precedenti alla riforma
Monti, devono perfezionare i requisiti in tempo utile
affinché la decorrenza della pensione si collochi entro
il 6gennaio2016.
I soggetti interessati sono:
a)
i collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi
-governativi o non governativi - stipulati entro il 31
dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro
il 30 settembre 2012 e che perfezionano i requisiti
per il diritto a pensione:
- entro il periododi fruizionedell’indennitàdimobi-
lità,
- mediante il versamento di contributi volontari en-
trododicimesi dalla fine dello stessoperiodo.
Il versamento volontario, in deroga alle disposizioni
del decreto legislativo n.184/97, può riguardare an-
cheperiodi eccedenti i seimesi precedenti ladoman-
da di autorizzazione stessa e può essere effettuato
solo con riferimento ai dodici mesi successivi al ter-
mine di fruizione dell’indennità dimobilità.
Per i lavoratori che sono già stati autorizzati ai ver-
samenti volontari in data antecedente all’entrata in
vigoredella leggeeper i quali sianodecorsi i termini
di pagamento, i termini dei versamento relativi ai do-
dici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione
dell’indennitàdimobilità sono riaperti adomanda. Si
tratta, come è ovvio, di soggetti per i quali il periodo
di mobilità si è concluso prima dell’entrata in vigore
della legge.
b)
i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
anteriormente al 4dicembre2011 che:
- possono farvalerealmenouncontributovolontario
accreditato o accreditabile alla data del 6 dicem-
bre2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività,
non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato;
- non possono far valere almeno un contributo vo-
lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre
2011 a condizione che abbiano almeno un con-
tributo accreditato derivante da effettiva attività
lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del
30novembre2013non svolgano attività lavorati-
va riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
c)
Lavoratori il cui rapportodi lavoro si è risolto:
- entro il 30giugno2012 in ragionedi accordi indi-
viduali, sottoscrittiancheai sensidegliarticoli410,
411 e 412ter del codice di procedura civile, ovve-
ro in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati dalle organizzazioni compara-
tivamente più rappresentative a livello nazionale
entro il 31dicembre2011, anche se hanno svolto,
dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non ri-
conducibilea rapportodi lavorodipendentea tem-
po indeterminato;
- dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre
2012 in ragione di accordi individuali, sottoscritti
anche ai sensi degli articoli 410, 411 e412ter del
codice di procedura civile, ovvero in applicazione
di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipula-
ti dalle organizzazioni comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale entro il 31 dicem-
bre2011, anche sehanno svolto, dopo la cessazio-
ne, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto
di lavorodipendente a tempo indeterminato;
- per risoluzione unilaterale nel periodo compreso
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Venerdì
28
novembre
2014