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64 Legge di Stabilità 2012 (Finanziaria 2012).

Legge n. 183 del 12/11/2011 (in G.U. n. 234 del 14/11/2011).

La Legge, che si compone di 36 articoli, contiene alcune novità di natura contabile / fscale, in vigore dal 2012. Nella presente trattazione saranno evidenziate le princi-pali disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2012, di cui alla Legge n. 183 del 12 novembre 2011. Tutte le disposizione entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

1. semplifcazioni per i soggetti in contabilità semplif-cata (articolo 14, comma 10)

Sono interessati alla nuova disposizione i lavoratori au-tonomi e le imprese (ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali) in contabilità semplifcata. Qualora tali soggetti effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, la tenuta della con-tabilità può essere sostituita dalla conservazione degli estratti conto bancari e postali.

La semplifcazione può essere adottata esclusivamente nell’ipotesi in cui sia i pagamenti che gli incassi siano effettuati totalmente con strumenti diversi dal contante, quali bonifci bancari e postali, carte di credito, banco-mat, assegni non trasferibili, etc.

Si tratta di una agevolazione di diffcile attuazione nella considerazione che una serie di adempimenti presup-pongono in qualche modo una contabilizzazione dei documenti; si pensi alle liquidazioni periodiche Iva, al-la predisposizione della dichiarazione dei redditi, agli elenchi clienti e fornitori, alla comunicazione black list, all’Intrastat, ecc. .

2. Nuovi limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA (articolo 14, comma 11)

Le soglie entro cui è possibile liquidare e versare l’IVA trimestralmente sono elevate a:

- 400.000 euro di volume d’affari per le attività di ser-vizi

- 700.000 euro di volume d’affari per le altre attività, in coincidenza con quanto previsto per l’accesso al regi-me di contabilità semplifcata.

In sostanza, è stato disposto l’allineamento tra i limiti per poter effettuare le liquidazioni IVA con cadenza tri-mestrale e quelli per la tenuta della contabilità sempli-fcata, già innalzati ad opera del DL n. 70/2011 (cd. De-creto Sviluppo), che si era limitato a modifcare l’articolo 18 del DPR 600/73, recante le soglie di accesso al regi-me di contabilità semplifcata, lasciando, invece, inalte-rate quelle previste dall’articolo 7 del DPR 542/99, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di ef-fettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con perio-dicità trimestrale anziché mensile.

3. Deduzione IRAP somme per incremento produttività (articolo 22, comma 7)

Per l’anno 2012 ciascuna Regione potrà riconoscere alle imprese del settore privato una deduzione ai fni IRAP per le somme erogate ai dipendenti per l’incremento della produttività.

4. Detassazione dei premi per incremento della produt-tività (articolo 33, commi da 12 a 14)

Sono prorogate anche per l’anno 2012 le misure di tas-sazione agevolata delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008.

Si tratta, in particolare, della possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali re-gionali e comunali, entro un limite di importo comples-sivo, in relazione agli incrementi di produttività, inno-

vazione ed effcienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività, legati all’andamento econo-mico dell’impresa.

Un apposito DPCM da emanare dovrà stabilire: - l’importo massimo agevolabile

- il limite massimo di reddito annuo oltre il quale non è possibile usufrui2re dell’agevolazione.

5. Aumento dell’accisa sui carburanti (articolo 34, com-mi da 4 a 6)

La norma introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante.

Inoltre, è previsto un ulteriore aumento dal 1° gennaio 2013.

Per gli autotrasportatori di merci, tale aumento potrà essere rimborsato con le usuali modalità previste dal DPR n. 277/2000:

- dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell’an-no solare successivo - compensazione entro l’anno.

6. Deduzione forfetaria esercenti impianti di distribuzio-ne carburanti (articolo 34, commi 1 e 2)

Diventa a regime la deduzione forfetaria per gli esercen-ti impianti di distribuzione carburanti, così come dispo-sta dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998: - 1,1% dei ricavi fno ad euro 1.032.000 - 0,6% dei ricavi da 1.032.000 a 2.064.000 euro - 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000

Ai fni della determinazione dell’acconto dovuto per cia-scun periodo di imposta, deve essere considerata l’im-posta dovuta senza tenere conto della deduzione in pa-rola.

7. Zone a burocrazia zero

E’ stata estesa, in via provvisoria fno al 31.12.2013, a tutto il territorio nazionale la disciplina delle cd. “zone a burocrazia zero”, istituite con il DL n. 78/2010 e inizial-mente limitate al Sud, che consente di godere di nume-rosi vantaggi per le nuove iniziative produttive.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PREVIDENZIALE

1 Contributi previdenziali gestione separata inps – art. 22, comma 1

A decorrere dal 2012 è disposto l’ aumento dell’1%

dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione se-parata INPS . Dal 2012, quindi, la stessa sarà pari: - al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;

- al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza ob-bligatorie o titolari di pensione.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIETARIO 1. Trasferimento di quote di SRL (art. 14, comma 8)

L’articolo 36, comma 1-bis, del DL n. 112/2008 prevede che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di SRL può essere sottoscritto attraverso la frma digitale , in luogo della frma autenticata da un notaio.

La frma digitale, in particolare, può essere apposta da un intermediario abilitato , iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’atto, frmato digitalmente, deve essere depositato pres-so il Registro Imprese entro 30 giorni.

Tale disposizione è rimasta, di fatto, inoperante, in quan-to in contrasto con l’articolo 2470, comma 2, del Codice Civile, che così recita: “L’atto di trasferimento, con sot-toscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’uffcio del registro delle imprese……”.

La Legge di Stabilità ha, di fatto, superato tale incoeren-za con un’interpretazione autentica, prevedendo che la citata disposizione normativa “deve intendersi nel senso che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di SRL è in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 CC”.

2. Bilancio semplifcato per SRL senza collegio sindacale

InformaImpresa 14 Venerdì 16 dicembre 2011

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