InformaImpresa 23 - 2013 - page 2

un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro
o sottoporlo a modifica (tale da comportare una varia-
zione di quanto già autorizzato).
Esclusioni
Vi sono alcune eccezioni di categorie di impianti e di at-
tività che vengono escluse dall’obbligo di autorizzazione,
quali ad esempio gli impianti di combustione disciplinati
dall’art.269 co 14:
1. impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni
a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore
a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’Allegato X alla
parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o
in emulsione, o a biodiesel;
2. impianti di combustione alimentati ad olio combustibi-
le, come tale o in emulsione, di potenza termica nomi-
nale inferiore a 0,3 MW;
3. impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di
potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
4. impianti di combustione, ubicati all’interno di impianti
di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di
potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l’at-
tività di recupero è soggetta alle procedure autorizzati-
ve semplificate previste dalla parte quarta del presente
decreto e tali procedure sono state espletate;
5. impianti di combustione alimentati a biogas di cui all’Al-
legato X alla parte quinta del presente decreto, di po-
tenza termica nominale complessiva inferiore o uguale
a 3 MW;
6. gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a meta-
no o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3
MW;
7. gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzi-
na di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
8. impianti di combustione connessi alle attività di stoc-
caggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di
2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore
a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5
MW se alimentati a gasolio.
Maggiori informazioni possono essere richieste al Settore
Ambiente di Confartigianato Vicenza di via Enrico Fermi n.
134 a Vicenza ad uno dei seguenti recapiti:
Gianluca Barausse tel. 0444 168339
Alessio Strazzari tel. 0444 168472
Giulia Fanchin tel. 0444 168463
Fabrizio Mingardo tel. 0444 168479
Chiara Zocca tel. 0444 168474
Paolo Carmignato tel. 0444 168359.
• • •
AVVISI DI APPALTI - GARE PUBBLICHE
9 ATER: avviso pubblico per la formazione di un
elenco di operatori economici.
ATER Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della
Provincia di Vicenza (Via Btg. Framarin n. 6, cap 36100,
tel. 0444 223600, fax 0444 223697) ricorda che è costi-
tuito un elenco di operatori economici che l’Azienda inten-
de consultare per affidamenti tramite procedura negoziata
senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122,
comma 7, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il luogo di esecuzione dei lavori (categorie di riferimento:
OG1, OG3, OG11, OS3, OS28, OS30) sarà Vicenza e pro-
vincia. I criteri utilizzati per l’individuazione delle impre-
se saranno esplicitati di volta in volta nella determina a
contrarre, secondo quanto meglio specificato dall’Autorità
con determinazione n. 2 del 06/04/2011 e nel rispetto
dei principi di rotazione.
ambiente
64 Emissioni in atmosfera: scadenza al 31
dicembre 2013.
Come già evidenziato nei notiziari n. 11/2013 del
31.05.2013, n. 13/2013 del 28.06.2013, n. 19/2013 del
18.10.13, n. 21 del 15.11.13 e n. 22 del 29.11.13, la
sca-
denza del 31 dicembre 2013
è rivolta a tutti i gestori di
impianti e stabilimenti che sono stati autorizzati e che so-
no dunque in possesso di un decreto di autorizzazione al-
le emissioni nell’atmosfera rilasciato dall’Ente provinciale
nel periodo compreso tra il 1 luglio 1989 ed il 1 gennaio
2000
ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
Ricordiamo che questa scadenza fa seguito a quella pas-
sata del 31 dicembre 2011, termine entro il quale dove-
vano essere rinnovate tutte le autorizzazioni rilasciate ad
impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.
203/1988, anche in forma tacita.
Si ribadisce che
le imprese
che non hanno provveduto e
che non provvederanno al rinnovo delle autorizzazioni so-
no considerate in esercizio senza autorizzazione
, essendo
decaduta la precedente autorizzazione, dunque passibili
di pesanti sanzioni anche penali.
Breve analisi dell’adempimento
Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia
ambientale”, il legislatore ha emanato una norma di “rior-
dino” della quasi totalità della normativa ambientale, ac-
corpandola in un testo unico suddiviso in sei parti.
La parte quinta, che riguarda nello specifico le “Norme in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni
in atmosfera” ha istituito il principio di base in merito al
quale tutti gli impianti e gli stabilimenti che producono
emissioni devono essere autorizzati.
Tra le diverse novità introdotte dalla rivisitazione norma-
tiva, il nuovo provvedimento di autorizzazione merita par-
ticolare attenzione prevedendo una scadenza delle auto-
rizzazioni di 15 anni rinnovabile, cosa non prevista dalla
precedente normativa.
Come conseguenza è stata abrogata la vecchia normati-
va in materia di qualità dell’aria che faceva capo al D.P.R.
24.05. 1988, n. 203 le cui autorizzazioni sarebbero rima-
ste in corso di validità fino al loro rinnovo.
Il rinnovo è stato dunque programmato sulla base della
data di rilascio del precedente provvedimento di autoriz-
zazione entro i seguenti termini:
a) entro il 31.12.2011, per impianti anteriori al 1988;
b)
tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, per im-
pianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1°
gennaio 2000
;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per im-
pianti che siano stati autorizzati in data successiva al 31
dicembre 1999.
La mancata presentazione della domanda nei termini so-
pra richiamati comporta la decadenza della precedente
autorizzazione.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate
ai sensi del ex D.P.R. 24 maggio 1988, n.203
La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rinno-
vo del precedente provvedimento di autorizzazione deve
essere inoltrata:
1. da tutte le attività soggette;
2. seguendo la procedura ordinaria o tramite adesione
all’autorizzazione di carattere generale se in possesso
dei requisiti previsti;
3. entro il termine indicato comunque, anche se non sono
stati effettuati interventi e/o modifiche all’impianto au-
torizzato;
4. prima del termine indicato, qualora si intenda installare
2
InformaImpresa
Venerdì
13
dicembre
2013
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook