sione della prima rata IMU per il 2013, al pari delle abi-
tazioni principali;
4)l’unico immobile, diverso dalle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, posseduto e non concesso in locazione dal
personale in servizio permanente alle Forze armate
e Forze di polizia, Vigili del fuoco e personale appar-
tenente alla carriera prefettizia
(art. 2, c. 5, del D.L. n.
102/2013). Per tali immobili, la sospensione della pri-
ma rata per il 2013 era stata confermata dalla circolare
n. 2/DF, citata. L’articolo 1, c. 5, D.L. n. 102 del 31 agosto
2013, ha disposto che l’agevolazione “prima casa” è ri-
conosciuta alle abitazioni di militari e poliziotti dal 1°
luglio 2013, con la conseguenza che per tali immobili la
prima rata IMU per il 2013 restava dovuta;
5)terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agri-
coli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola
(art. 13, c. 5, del D.L. n. 201/2011). L’abolizione della
prima rata per il 2013, disposta con il D.L. n. 102/2013,
era più ampia e riguardava tutti i terreni agricoli;
6)i fabbricati rurali ad uso strumentale con i requisiti di
cui all’art. 9, c. 3-bis del D.L. n. 557/93
. Si tratta delle
particolari destinazioni individuate espressamente dalla
disposizione, quali la protezione delle piante, la conser-
vazione dei prodotti agricoli, la custodia delle macchi-
ne agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione e l’allevamento; l’allevamento e ricovero
degli animali; agriturismo, etc.. Per tali fabbricati, la pri-
ma rata per il 2013 era stata dapprima sospesa con il
D.L. n. 54/2013, poi soppressa con il D.L. n. 102/2013.
Immobili equiparati all’abitazione principale
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 in commento, l’esclu-
sione dal pagamento della seconda rata per il 2013 si ap-
plica anche agli immobili che i Comuni possono equipara-
re all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 10,
D.L. n. 201/2011.
Al riguardo, si ricorda che il Comune può equiparare alle
abitazioni principali:
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la re-
sidenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ri-
covero permanente, a condizione che non risulti locata
(art. 13, c.10, D.L. n. 201/2011);
2) l’ unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non
residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a
condizione che non risulti locata (art. 13, c.10, D.L. n.
201/2011);
3) l’unità immobiliare non di lusso e relative pertinenze
concesse in comodato da parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione princi-
pale (art. 2-bis, D.L. n. 102/2013).
Terreni agricoli e fabbricati rurali
L’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame circo-
scrive l’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU
per il 2013 ai soli terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) e ai fab-
bricati rurali strumentali.
Quindi, la seconda rata IMU per il 2013 è dovuta:
- per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da
coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agrico-
la;
- per i fabbricati rurali abitativi (a meno che non costitu-
iscano abitazione principale ovvero non siano strumen-
tali all’attività ai sensi della lett. f) del comma 3-bis del
D.L. n. 557/93).
Si ricorda che dal pagamento della prima rata IMU per il
2013 erano stati esonerati tutti i terreni agricoli.
Fabbricati “beni merce”
Si ricorda che il pagamento della seconda rata IMU per il
2013 è altresì esclusa per i fabbricati costruiti e destina-
ti dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
ai sensi dell’art. 2, decreto legge n. 102 del 31/8/2013.
Per tali immobili, il pagamento della prima rata IMU per il
2013 era invece dovuto.
Versamento parziale della seconda rata IMU per gli immo-
bili aventi diritto all’esclusione
Gli immobili esclusi dal pagamento della seconda rata per
il 2013, potrebbero tuttavia essere soggetti ad un versa-
mento parziale qualora risulti una differenza tra l’IMU de-
rivante dal calcolo con aliquote e detrazioni deliberate dal
Comune per il 2013 e l’IMU calcolata con aliquota e de-
trazione base.
L’eventuale differenza va versata dal contribuente, nella
misura del 40%,
entro il 16 gennaio 2014
. La parte resi-
dua (pari al 60%) rimane a carico dell’Erario.
Quindi, qualora i comuni abbiano deliberato per l’anno
2013:
- aliquote superiori allo 0,4% per l’abitazione principale e
pertinenze e allo 0,76%, per gli altri immobili: va versa-
to il 40% della differenza entro il 16 gennaio 2014 da
parte dei possessori di immobili indicati nel comma 1
(abitazioni principali, ex casa coniugale, etc.) che in via
generale sarebbero esonerati;
- aliquote non superiori allo 0,4% per l’abitazione prin-
cipale e pertinenze e allo 0,76%, per gli altri immobili:
i possessori di immobili indicati nel comma 1 dell’arti-
colo 1, sono totalmente esonerati dal pagamento della
seconda rata IMU per il 2013.
Va, tuttavia evidenziato che il versamento della seconda
rata IMU per il 2013, per tutti gli immobili non oggetto
di abolizione della medesima, deve essere effettuato en-
tro il termine ordinario del 16 dicembre 2013
(si tratta, ad
esempio, di abitazioni principali di lusso, di seconde case, di
fabbricati rurali abitativi diversi dalle abitazioni principali,
degli immobili strumentali, di terreni agricoli posseduti da
soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP, etc.).
I comuni hanno tempo sino al 9 dicembre 2013 per di-
sporre l’eventuale incremento dell’aliquota IMU applica-
bile per il 2013 e, pertanto, è necessario monitorare le
delibere al fine di effettuare correttamente il versamento
del 16 dicembre 2013 ovvero dell’eventuale conguaglio
al 16 gennaio 2016.
La Confartigianato, unitamente a Rete Imprese Italia, è in-
tervenuta più volte per denunciare il caos che si è creato
in materia di versamenti IMU e per richiedere la non san-
zionabilità per gli insufficienti versamenti purché regola-
rizzati entro il termine del versamento della prima rata
IMU dovuta per il 2014.
FISCO
22 Acconti Ires e Irap 2013: confermato l’aumento.
Sono state fissate le nuove misure della seconda rata dell’ac-
conto 2013 Ires/Irap, e la scadenza per il relativo pagamento
è stata prorogata al 10.12.2013.
Determinazione acconti IRES e IRAP per il 2013 e 2014 -
decreto ministeriale 30 novembre 2013
Il decreto ministeriale 30 novembre 2013 a seguito del-
la clausola di salvaguardia introdotta per garantire l’in-
varianza dei saldi di bilancio, pubblicato sulla G.U. del 2
dicembre 2013, dispone l’incremento dell’acconto IRES (e
IRAP) per il 2013 e 2014. La misura dell’aumento conte-
nuta nel decreto ministeriale è dell’1,5%.
Di conseguenza, la misura dell’acconto per il 2013 è:
-
per i soggetti IRES
diversi da banche e assicurazioni, pa-
6
InformaImpresa
Venerdì
13
dicembre
2013