InformaImpresa 23 - 2013 - page 5

nazionale.
Sotto questo profilo ricordiamo che nel caso
dell’assistenza sanitaria integrativa,
l’obbligo di contribu-
zione al Fondo SAN.IN.VENETO,
fissata fino al 31.12.2013
in 8.75 euro
mensili
, decorre da maggio 2013
. Si ricorda
infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non
comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma
la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle
prestazioni previste dal Fondo.
Applicazione del CCNL alle PMI
(Piccole Imprese non artigiane)
PANIFICAZIONE: già il previgente CCNL prevedeva l’
ap-
plicazione del contratto alle imprese non artigiane della
panificazione, senza alcuna distinzione rispetto a quelle
artigiane
. Questa impostazione è confermata dall’Accordo
di rinnovo.
ALIMENTAZIONE:
tramite specifiche disposizioni
contenute
in allegato al testo contrattuale, l’Accordo del 19 novembre
2013 prevede dalla stessa data l’applicazione del CCNL
anche alle
imprese non artigiane del settore Alimentazio-
ne, aderenti a Confartigianato e che occupano fino a 15
dipendenti.
Per quanto non previsto nell’allegato dedicato a tali imprese
alimentari non artigiane, valgono le disposizioni del CCNL
previste per le imprese alimentari artigiane. In pratica si
applica il CCNL tranne per i seguenti specifici istituti con-
trattuali contenuti nell’allegato: Periodo di prova; Contratto
a tempo determinato; Lavoro a tempo parziale; Congedi
parentali e per Formazione; Apprendistato professionaliz-
zante; Orario di lavoro; Flessibilità; Riduzione dell’orario
di lavoro; Lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni;
Malattia e infortunio non sul lavoro; Classificazione, Retri-
buzione, TABELLE RETRIBUTIVE ed Elemento Economico di
Garanzia; Tredicesima e Quattordicesima; Aumenti periodici
di anzianità; Preavviso.
In merito alle disposizioni relative alla bilateralità, all’assi-
stenza sanitaria integrativa e alla previdenza complemen-
tare nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle
disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto,
Ente Bilaterale EBav e Fondo SAN.IN.VENETO, nelle moda-
lità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali
Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni
e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di
quanto previsto dalla contrattazione nazionale.
Al fine di consentire una corretta applicazione del comples-
so di norme contrattuali, nazionali e regionali, alle aziende
non artigiane dell’alimentazione, fino a 15 dipendenti, è
previsto nel Veneto un apposito confronto con le OOSS
regionali di settore, finalizzato a definirne le modalità, i
tempi ed eventuali adeguamenti normativi.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download ccnl area alimentazione 19 nov 2013 imprese
artigiane.pdf
- Download ccnl area alimentazione 19 nov 2013 PMI.pdf
alla notizia 1219 su
CONTRATTUALE
142 CCNL Autotrasporto merci: erogazione
“anticipazione una tantum”.
Mancato rinnovo del CCNL Autotrasporto merci. Chiarimenti
in merito all’erogazione una tantum.
In merito alla mancata sottoscrizione da parte delle orga-
nizzazioni datoriali artigiane dell’accordo di rinnovo del
CCNL Autotrasporto merci del 1 agosto 2013, la Confarti-
gianato nazionale è intervenuta con propria circolare del
29 novembre u.s. per consigliare alle aziende aderenti a
Confartigianato Trasporti di corrispondere ai dipendenti a
titolo di “anticipazione una tantum” l’importo di 45 euro,
esclusivamente in occasione del periodo paga di novem-
bre 2013, in luogo della prima tranche di una tantum sta-
bilita dal menzionato accordo del 1 agosto scorso.
Tale importo dovrà essere erogato ai soli dipendenti in
forza alla data del 1° agosto 2013, per il periodo genna-
io – maggio (in proporzione per le assunzioni avvenute in
detto periodo). Dovrà essere riproporzionato per i lavora-
tori part-time (considerando le sole frazioni di mese supe-
riori ai 15 giorni) e non avrà incidenza sugli istituti indi-
retti e differiti, compreso il TFR, in quanto l’importo già ne
comprende i relativi effetti.
L’erogazione di tale una tantum ha ricevuto il benestare da
parte dei dirigenti regionali della categoria autotrasporto
merci.
• • •
FISCO
21 L’abrogazione del versamento della seconda rata
IMU per le abitazioni principali.
Con il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 sono state
determinate le fattispecie esonerate dalla seconda rata IMU
per il 2013.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30
novembre 2013, il decreto legge n. 133, di pari data, con
cui è stata formalizzata l’abolizione della seconda rata
IMU per il 2013 per le abitazioni principali ed altri im-
mobili.
Qui di seguito si esaminano nel dettaglio gli effetti delle
novità sull’IMU.
IMU
ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA PER IL 2013
(articolo 1)
L’articolo 1 del decreto legge in esame abroga la seconda
rata dell’IMU per il 2013 relativamente ad alcune tipo-
logie di immobili, disponendo contestualmente che una
quota del tributo (pari al 40%) è comunque versata dal
contribuente qualora il comune abbia deliberato, per cia-
scuna tipologia di immobile, un’aliquota più elevata di
quella base.
In particolare,
gli immobili per i quali la seconda rata IMU
per il 2013 non è dovuta
(totalmente o parzialmente), so-
no i seguenti:
1)abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9.
Tali immobili, previsti nell’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto legge in esame, sono stati esclusi
anche dalla prima rata per il 2013 ai sensi dell’art.1, c.
1, lett. a, del decreto legge n. 102/2013);
2)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché allog-
gi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP.
Tali immobili, previsti nell’articolo 1, com-
ma 1, lettera a), del decreto legge in esame, sono stati
dapprima sospesi dal pagamento della prima rata per il
2013 ai sensi dell’art.1, c.1, lett. b, D.L. 54 del 21 mag-
gio 2013, convertito in legge n. 85/2013; la definitiva
soppressione della prima rata è stata confermata con il
D.L. n. 102/2013;
3)casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri-
monio
(art. 4, c. 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012). Per
tali immobili, con circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013,
il Dipartimento delle finanze aveva chiarito la sospen-
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