Con Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente del 12/05/2015 sono stati approvati gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia e sistemi di gestione dell’energia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
In sintesi tali documenti riguardano:
Lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO);
- Lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE);
- Lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE)
In allegato si riportano i tre documenti citati
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 04/07/2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Articolo 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
b) esperti in Gestione dell’Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;
c) organizzazioni certificate ISO 50001;
d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.
Decreto legislativo 04/07/2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Allegato 2
Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:
a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.
Decreto del Ministero dello sviluppo e del Ministero dell’ambiente 28/12/2012
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4, commi 3 e 4, possono essere eseguiti con le seguenti modalità:
a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da società da essi controllate;
b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette all’obbligo;
c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
d) tramite i soggetti di cui all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
2. Decorsi due anni dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 115/2008, ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 e ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui alla lettera d) e lettera e) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339.
3. Il GSE comunica con cadenza annuale al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e province autonome la ragione sociale delle società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all’art. 6, comma 2, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.