La scadenza del 05/12/2015 per l’effettuazione della diagnosi energetica obbligatoria riguarda le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia
L’articolo 8 del decreto legislativo 04/07/2014, n. 102, prevede l’obbligo dell’effettuazione della diagnosi energetica da realizzare entro il 05/12/2015 e successivamente ogni quattro anni, per:
le imprese che occupano più di 250 persone, con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico, ha pubblicato nel mese di maggio 2014, il documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese”, con il quale si chiarisce che per grande impresa si intende l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dagli altri due criteri. Nella sostanza sono grandi imprese, tutte quelle che non sono qualificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI), e come tali soggette all’obbligo di diagnosi energetica;
le imprese a forte consumo di energia. L’articolo 2 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 05/04/2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18/04/2013) specifica che sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.
Le imprese a forte consumo di energia indipendentemente dalla loro dimensione devono dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
L’obbligo della diagnosi energetica non riguarda quindi tutte le altre imprese
La diagnosi energetica deve essere condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e dall’ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, in conformità a quanto stabilito dall’allegato 2 del decreto legislativo 04/07/2014, n. 102, di seguito riportato.
L’obbligo della diagnosi energetica non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato conforme all’allegato 2 decreto legislativo 04/07/2014, n. 102.
I risultati delle diagnosi energetiche sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne curano la conservazione.
Dal 19/07/2016, le diagnosi energetiche, per i soggetti sopra citati, possono essere eseguite solo da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 04/07/2014, n. 102, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA.
Si evidenzia che con Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente del 12/05/2015 sono stati approvati gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia e sistemi di gestione dell’energia, con riferimento alle due norme tecniche sopra richiamate (UNI CEI 11352, UNI CEI 11339).
Precisazione normativa
L’articolo 8 del decreto legislativo 04/07/2014, n. 102, precisa che “laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
Il ruolo dell’ENEA e le verifiche sulle diagnosi energetiche
L’articolo 8 del decreto legislativo 04/07/2014, n. 102, stabilisce che ENEA istituisca e gestisca una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.
L'ENEA inoltre dovrà svolgere i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo, almeno pari al 3%. ENEA, inoltre, svolgerà il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche presso i siti delle imprese.
Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo delle diagnosi energetiche e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.
Le sanzioni per chi non effettua la diagnosi energetica o non la effettua nel rispetto delle prescrizioni
L’articolo 16, del decreto legislativo 04/07/2014, n. 102, al comma 1, stabilisce per le grandi imprese e le imprese a forte consumo le seguenti sanzioni nel caso di:
non effettuazione della diagnosi energetica: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 40.000;
non effettuazione della diagnosi in conformità alla prescrizioni di cui all’articolo 8 decreto legislativo 04/07/2014, n. 102: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
Allegato 2
Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:
a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.
In allegato si riporta il documento emanato nel mese di maggio 2014, dal Ministero dello sviluppo economico: “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese”
Il decreto legislativo 04/07/2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2014.