Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Approvati gli schemi per la certificazione e l’accreditamento delle ESCO, di esperti in gestione dell’energia e per i sistemi di gestione dell’energia

Dal 19/07/2016 chi possiede la certificazione o l’accreditamento può operare nel campo delle diagnosi energetiche per le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia e delle certificazioni energetiche ISO 50001

Con Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente del 12/05/2015 sono stati approvati gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia e sistemi di gestione dell’energia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

In sintesi tali documenti riguardano:

Lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO);

- Lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE);

- Lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE)

In allegato si riportano i tre documenti citati

 

Normativa di riferimento

 

Decreto legislativo 04/07/2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

 

Articolo 12  - Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

  1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31/12/2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente per l’approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia, sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente decreto.
  2. Al fine di favorire la diffusione dell’utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto.

3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

  1. Nelle more dell’emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
  2. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28/12/2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
  3. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce un protocollo per l’iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionali dell’ENEA.

a) ESCO certificate UNI CEI 11352;

b) esperti in Gestione dell’Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;

c) organizzazioni certificate ISO 50001;

d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

 

Decreto legislativo 04/07/2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

 

Allegato 2

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

 

Decreto del Ministero dello sviluppo e del Ministero dell’ambiente 28/12/2012

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi

 

  1. 7. Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi

1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4, commi 3 e 4, possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da società da essi controllate;

b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette all’obbligo;

c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;

d) tramite i soggetti di cui all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;

e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.

2. Decorsi due anni dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 115/2008, ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 e ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui alla lettera d) e lettera e) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339.

3. Il GSE comunica con cadenza annuale al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e province autonome la ragione sociale delle società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all’art. 6, comma 2, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.

  • Data inserimento: 27.07.15