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Approvo

Area Acconciatura ed Estetica: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sottoscritto il 20 maggio 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL 10 ottobre 2022 scaduto il 31.12.2022.

Il 20 maggio u.s. Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, le altre associazione datoriali artigiane hanno sottoscritto con FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl e UILTUCS-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 10 ottobre 2022, scaduto il 31 dicembre 2022.

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 20 maggio 2024, salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Campo di applicazione

Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, e delle piccole e medie imprese (non artigiane) dei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere (esclusi gli stabilimenti balneari e i centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera) e toelettatura di animali.

Classificazione del personale

È integralmente riscritto l’articolo 13 del CCNL relativo alla classificazione del personale con puntuale descrizione delle declaratorie dei profili professionali afferenti ai singoli livelli anche con riferimento alle abilitazioni/qualificazioni professionali dei lavoratori.

Per i settori Acconciatura ed Estetica è previsto l’inquadramento al 1° livello del Responsabile Tecnico (Preposto) a cui va riconosciuta una indennità di funzione specifica nella misura minima di 100 euro lordi mensili per tredici mensilità.

Aumenti retributivi ed una tantum

L’accordo prevede un aumento della retribuzione tabellare di 183 euro calcolato sul livello 3 da erogarsi in quattro tranches secondo le seguenti decorrenze: 70 euro dal 1° maggio 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 43 euro dal 1° gennaio 2026, 20 euro dal 1° ottobre 2026.

Con successivo verbale di accordo le Parti sociali definiranno le tabelle salariali complete con le riparametrazioni dell’incremento retributivo per ciascun livello contrattuale.

A copertura dei 16 mesi di carenza contrattuale ( 1° gennaio 2023 – 30 aprile 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 80 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 20 maggio 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 40 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024 e 40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024.

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza alla data del 20.05.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.

L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 20.05.2024.

Contratto a tempo determinato:

È confermata la regolamentazione del contratto a tempo determinato (art. 22 CCNL) introdotta con il precedente rinnovo del 10 ottobre 2022.

L’accordo del 20 maggio è intervenuto solamente ad adeguare la disciplina del lavoro a tempo determinato alle novità intervenute con il c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, attribuendo ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) la prerogativa di individuare le causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di trentasei mesi prevista dal CCNL.

In particolare, la nuova lettera F dell’art. 22 CCNL individua le seguenti causali che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi (acausali):

  • esigenza di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale

Preavviso licenziamento e dimissioni

L’accordo di rinnovo modifica l’articolo 38 CCNL con riguardo ai termini di preavviso di licenziamento e dimissioni.

Dal 20 maggio 2024 il datore di lavoro che intenda intimare il licenziamento o il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni devono osservare le seguenti durate del preavviso:

1° livello – 20 giorni lavorativi

2° livello – 20 giorni lavorativi

3° livello – 20 giorni lavorativi

4° livello – 15 giorni lavorativi

Il preavviso decorre da qualunque giorno del mese.

Apprendistato professionalizzante

L’accordo di rinnovo interviene sull’art. 25 che regolamenta l’apprendistato professionalizzante con tre novità:

  • l’introduzione degli scatti periodici di anzianità che matureranno dal 1° ottobre 2024 per tutti gli apprendisti, sia neo-assunti sia già in forza presso le imprese del settore a tale data. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6 euro;
  • la revisione delle tabelle con le percentuali utili alla determinazione della retribuzione dell’apprendista, con particolare riferimento alle percentuali del 1° anno che passano tutte al 70%. La novità decorre dal 1° ottobre 2024 e riguarderà sia i lavoratori già in forza a quella data, sia i nuovi assunti a partire da ottobre;
  • l’introduzione di una clausola con la quale si chiarisce che il contratto di apprendistato può essere sottoscritto anche con i giovani che non hanno ancora conseguito l’attestato di qualifica professionale ma che, al momento dell’assunzione, sono iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento del titolo riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Congedi per donne vittima di violenza

L’accordo di rinnovo, recependo la disciplina di legge che riconosce alle donne vittima di violenza inserite in percorsi certificati un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni (art. 24 D.lgs. n. 80/2015), riconosce ulteriori 3 mesi di aspettativa, richiedibili una volta esaurito il periodo di tre mesi previsto dalla legge.

Come condizione di miglior favore, l’intesa del 20 maggio prevede anche il diritto della lavoratrice ad una indennità pari al 30% della retribuzione tabellare interamente a carico del datore per i primi due mesi (su tre) di aspettativa prevista dal CCNL. Tale indennità non ha effetti sugli istituti contrattuali indiretti o differiti della retribuzione.

  • Data inserimento: 22.05.24