Area Comunicazione: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il 18 novembre 2024 Confartigianato Comunicazione e le altre associazioni datoriali artigiane hanno sottoscritto con SLC-Cgil, FISTEL-Cisl e UILCOM-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 16 maggio 2022 (codice contratto CNEL: G016), scaduto il 31 dicembre 2022.
Il rinnovato CCNL ha vigenza quadriennale dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026. Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 18 novembre 2024, salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.
Di seguito, le principali novità introdotte dall’accordo di rinnovo.
Campo di applicazione
Il CCNL si compone di due parti:
- Parte I: si applica alle imprese artigiane e ai consorzi di imprese artigiane (CSC INPS 4) operanti nei settori di attività elencati nell’art. 1 del CCNL;
- Parte II: si applica alle micro, piccole e medie imprese non artigiane e ai consorzi di queste (quindi con natura industriale (CSC 1) o del terziario (CSC 7), operanti nei settori di attività elencati nell’art. 1 del CCNL.
L’accordo del 18 novembre ha esteso l’ambito di applicazione del CCNL alle imprese (artigiane e non artigiane) digitali e dei servizi digitali di nuova generazione (Intelligenza artificiale), nonché a quelle che svolgono attività di social media management.
Aumenti retributivi ed una tantum
Per i dipendenti delle imprese artigiane l’accordo di rinnovo prevede un aumento retributivo pari a 200 euro a regime al 4° livello da erogarsi in 4 tranches così divise:
- 70 euro a partire dalle competenze retributive del mese di dicembre 2024;
- 45 euro a partire dalle competenze retributive del mese di luglio 2025;
- 45 euro a partire dalle competenze retributive del mese di marzo 2026;
- 40 euro a partire dalle competenze retributive del mese di novembre 2026.
Per i dipendenti delle imprese non artigiane è stato condiviso un aumento di 207 euro a regime per il 4° livello così divisi:
- 70 euro a partire dalle competenze retributive del mese di dicembre 2024;
- 45 euro a partire dalle competenze retributive del mese di luglio 2025;
- 45 euro a partire dalle competenze retributive del mese di marzo 2026;
- 47 euro a partire dalle competenze retributive del mese di novembre 2026.
Le tabelle salariali con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno definite con successivo verbale di accordo.
A copertura dei 23 mesi di carenza contrattuale ( 1 gennaio 2023 – 30 novembre 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 150 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 18 novembre 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 100 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2025 e 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025.
L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO/FIS) nel periodo interessato.
Agli apprendisti in forza alla data del 18.11.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L’importo dell’una tantum è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.
L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 18.11.2024.
Contratto a tempo determinato
L’accordo di rinnovo adegua l’art. 38 CCNL sulla disciplina del lavoro a tempo determinato alle novità introdotte dal c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, attribuendo ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) la prerogativa di individuare le causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima prevista dal CCNL.
In particolare, la nuova lettera G dell’art. 38 CCNL individua le seguenti causali che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi (a-causali):
- punte di intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
- realizzazione di nuovi business legati all’innovazione digitale e all’intelligenza artificiale.
Altro intervento sulla disciplina del contratto a termine riguarda la stagionalità. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine stagionali per la durata massima di 6 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, per ogni anno civile, il CCNL eleva la durata massima a 7 mesi in caso di assunzione con carattere stagionale per lo svolgimento di attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (es. CU, mod. 770, mod. 730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione, etc.).
La restante parte della regolamentazione del contratto a termine, di seguito riassunta, rimane inalterata.
Apprendistato professionalizzante
L’accordo rivede la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante (art. 36 CCNL) che trova applicazione per i nuovi rapporti di lavoro instaurati a partire dal 18 novembre 2024.
Ai contratti di apprendistato stipulati prima del 18 novembre continua ad applicarsi la disciplina vigente al tempo della loro instaurazione, salvo quanto previsto dall’accordo di rinnovo in materia di scatti di anzianità.
In merito alla durata massima dell’apprendistato professionalizzante, l’accordo chiarisce che per le imprese non artigiane rientranti nel campo di applicazione del CCNL la durata massima dell’apprendistato è ridotta a 3 anni, per tutti i livelli di inquadramento e sia per i profili operai che per quelli impiegatizi, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.
Per i seguenti profili professionali del 5° livello la durata massima è di 2 anni: addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive, correzione bozze, battitura testi. Anche per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.
È definita, inoltre, una tabella specifica per le imprese non artigiane sulla progressione percentuale semestrale utile alla determinazione del trattamento economico dell’apprendista, applicabile alle assunzioni effettuate dal 18 novembre 2024.
Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l’anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).
L’importo dello scatto di anzianità è fissato in 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturato (durante l’apprendistato) va rivalutato ai valori previsti dal CCNL (art. 58 profili operai – art. 67 profili impiegati) per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell’apprendistato.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.
Sanzioni disciplinari
All’art. 46, in materia di licenziamento per giusta causa, è integrata la fattispecie n. 11 in base alla quale può essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione, o di fabbricazione o di riproduzione degli stessi, trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio ai sensi dell’art. 2105 c.c.
Trattamento in caso di malattia ed infortunio
All’articolo 62 (parte operai) è introdotta la previsione secondo cui, a favore dei lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999, il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni. Disposizione non riprodotta nell’art. 69 con riguardo agli impiegati.
I primi commi dell’articolo 69 (parte impiegati) sono modificati prevedendo che le imprese con inquadramento previdenziale nel settore terziario (commercio) garantiscono, nei limiti del periodo di comporto contrattualmente previsto, l’integrazione economica del trattamento erogato agli impiegati dagli istituti assicurativi nelle seguenti misure:
- per anzianità di servizio fino a 6 anni: integrazione economica fino al 100% della retribuzione per 6 mesi;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: integrazione economica fino al 100% della retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi.
I datori di lavoro appartenenti ai settori non coperti dall’indennità INPS (artigianato e industria) garantiscono nei limiti del periodo di comporto contrattualmente previsto, agli impiegati il medesimo trattamento economico sopra descritto, ovvero:
- per anzianità di servizio fino a 6 anni: corresponsione dell’intera retribuzione (100%) per 6 mesi;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: corresponsione dell’intera retribuzione (100%) per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi.
Congedi per le donne vittime di violenza di genere
L’accordo di rinnovo, recependo la disciplina di legge che riconosce alle donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi certificati un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni (art. 24 D.lgs. n. 80/2015), riconosce ulteriori 3 mesi di aspettativa, richiedibili una volta esaurito il periodo di tre mesi previsto dalla legge.
Come condizione di miglior favore, l’accordo di rinnovo prevede anche il diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione tabellare interamente a carico del datore per un mese sui tre di aspettativa. Tale indennità non ha effetti sugli istituti contrattuali indiretti o differiti della retribuzione.