Area Moda – Chimica: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il 16 luglio u.s. Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica e Confartigianato Ceramica, assieme alle altre associazione datoriali di categoria, hanno sottoscritto con FILCTEM-Cgil, FEMCA-Cisl e UILTEC-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Moda, Chimica e Ceramica (codice CNEL V751), scaduto il 31 dicembre 2022.
Con tale intesa si conclude la complessa trattativa, iniziata con il precedente rinnovo del 4 maggio 2022, volta a ricomprendere nella sfera di applicazione del CCNL il settore artigiano della Concia (https://www.confartigianatovicenza.it/artigianato-della-concia/).
Il nuovo CCNL Area Moda – Chimica – Ceramica si applica, quindi, ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pultintolavanderie, Occhialeria, Chimica, Concia, Gomma, Plastica, Vetro e Ceramica.
Ai lavoratori del settore conciario trovano applicazione le disposizioni contrattuali valevoli per i settori Chimica, Gomma Plastica Vetro, ivi comprese le tabelle retributive. L’accordo ha definito nel nuovo art. 30 bis la classificazione e l’inquadramento del personale del settore Concia. La disciplina di specifici istituti contrattuali (periodo di prova, aumenti periodici di anzianità, apprendistato professionalizzante, preavviso di licenziamento e dimissioni) è stata integrata per consentirne l’applicazione al settore Concia.
In Veneto, l’applicazione del CCNL al settore concia non è immediatamente operativa: il CCNL demanda al livello regionale la definizione di una intesa che renda effettiva entro il 30 settembre 2024 la confluenza del settore nel CCNL con contestuale abbandono del CCRL 7 marzo 2016. Tale intesa dettaglierà i tempi e i modi di armonizzazione e confluenza dei trattamenti in essere tenuto conto della specificità del settore in Veneto.
Il rinnovato CCNL ha durata quadriennale dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026. Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Le modifiche introdotte decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 16 luglio 2024.
Di seguito si descrivono le novità con riferimento ai settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pultintolavanderie, Occhialeria, Chimica, Gomma, Plastica, Vetro e Ceramica, rimandando ad una successiva notizia il focus sul settore concia dopo la sottoscrizione dell’intesa regionale.
Aumenti retributivi ed una tantum:
L’accordo prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi calcolato sul 3° livello dei vari settori (livello E per il settore Ceramica) da erogarsi in quattro tranches come segue:
- peril settore Abbigliamento aumento complessivo pari a 172 euro lordi con le seguenti decorrenze: 28 euro dal 1° luglio 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 49 euro dal 1° ottobre 2025, 55 euro dal 1° ottobre 2026;
- per ilsettore Tessile Calzaturiero aumento complessivo pari a 173 euro lordi con le seguenti decorrenze: 28 euro dal 1° luglio 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 49 euro dal 1° ottobre 2025, 56 euro dal 1° ottobre 2026;
- per ilsettore Lavorazioni a mano e su misura aumento complessivo pari a 171 euro lordi con le seguenti decorrenze: 28 euro dal 1° luglio 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 49 euro dal 1° ottobre 2025, 54 euro dal 1° ottobre 2026;
- per ilsettore Pulitintolavanderie aumento complessivo pari a 172 euro lordi con le seguenti decorrenze: 28 euro dal 1° luglio 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 49 euro dal 1° ottobre 2025, 55 euro dal 1° ottobre 2026;
- per ilsettore Occhialeria aumento complessivo pari a 174 euro con le seguenti decorrenze: 28 euro dal 1° luglio 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 49 euro dal 1° ottobre 2025, 57 euro dal 1° ottobre 2026;
- per isettori Chimica, Concia, Gomma, Plastica e Vetro aumento complessivo pari a 184 euro lordi con le seguenti decorrenze: 28 euro dal 1° luglio 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 49 euro dal 1° ottobre 2025, 67 euro dal 1° ottobre 2026;
- per ilsettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione piastrelle aumento complessivo pari a 174 euro lordi (livello E) con le seguenti decorrenze: 28 euro dal 1° luglio 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 49 euro dal 1° ottobre 2025, 57 euro dal 1° ottobre 2026.
Le tabelle salariali con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno definite con successivo verbale di accordo.
A copertura delle 18 mensilità di carenza contrattuale ( 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 110 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 16 luglio 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 55 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024 e 55 euro con la retribuzione del mese di marzo 2025.
L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA) nel periodo interessato.
Agli apprendisti in forza alla data del 16.07.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali dovranno essere detratti dall’importo una tantum fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2024.
L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 16.07.2024.
Contratto a tempo determinato
L’intesa integra l’art. 69, lett. b, le attività stagionali già disciplinate con una previsione specifica di stagionalità per le imprese del settore Pulitintolavanderie, offrendo la possibilità di assumere lavoratori per il cd. ‘cambio stagione’ o ‘cambio armadio’ nei seguenti periodi temporali: 1° ottobre – 31 dicembre, 1° aprile – 31 luglio. In tale ipotesi i contratti stagionali avranno una durata massima di 3 mesi.
Inoltre, l’accordo, in linea con quanto avvenuto in sede di rinnovo di altri contratti collettivi nazionali dell’artigianato, adegua la disciplina del lavoro a tempo determinato alle novità intervenute con il c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) in merito alle causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di trentasei mesi prevista dal CCNL.
In particolare, la lettera G dell’art. 69 individua le seguenti condizioni di ricorso al contratto di lavoro a termine:
- punte di più intesa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
Aumenti periodici di anzianità & Apprendistato
L’accordo di rinnovo riscrive la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante (art. 68 CCNL) che trova applicazione per i nuovi rapporti di lavoro instaurati a partire dal 16 luglio 2024.
È introdotta la disciplina degli scatti periodici di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 2025 per tutti gli apprendisti, sia neo-assunti sia già in forza presso le imprese del settore a tale data. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
All’atto di passaggio in qualifica, gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati (durante l’apprendistato) vanno rivalutati ai valori previsti dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell’apprendistato.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.
Conseguentemente all’introduzione della specifica disciplina sopra descritta, è stata modificata la norma generale sugli scatti di anzianità di cui all’art. 67 del CCNL. In particolare, si prevede che agli apprendisti in forza alla data del 16.07.2024 presso imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie continua a trovare applicazione la disciplina degli aumenti periodici di anzianità vigente alla data di assunzione.
Flessibilità orario di lavoro
Ove attuato l’istituto di cui all’art. 41 CCNL, a partire dal 1° agosto 2024 per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12%, in luogo del 10% precedentemente previsto.
Periodo di prova (art. 28 CCNL)
Rivista la durata del periodo di prova per le nuove assunzioni di personale decorrenti dal 16.7.2024. La durata è espressa in giorni di calendario.
Comporto per malattia (art. 97 CCNL)
Per i settori afferenti all’Area Tessile – Moda è previsto il prolungamento a 24 mesi (dai precedenti 21) del periodo temporale in cui conteggiare il periodo di comporto (confermato a 12 mesi complessivi) in presenza di più malattie gli eventi morbosi che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro. Si prevede poi, a favore dei lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999, che il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni. Analoga disposizione sul comporto dei lavoratori disabili è inserita all’art. 98 CCNL con riferimento ai settori afferenti all’Area Chimica e Ceramica.
Preavviso di licenziamento e dimissioni (art. 103 CCNL)
Viene previsto un allungamento dei periodi di preavviso di cui all’art. 103 del CCNL, passando dalla precedente definizione in mesi o settimane all’individuazione dei periodi di preavviso in giorni di calendario.
Infine, sono introdotti nuovi articoli in materia di Banca ore solidale, Lavoro Agile (Smart – Working), contrasto delle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e specifici congedi per le donne vittime di violenza di genere.
Si allega il testo dell'accordo di rinnovo.