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Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione 2013.

Nuove aliquote 2013 per artigiani e commercianti.

A partire dall’anno 2013, L’INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

 

PREMESSA

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2013 sono incrementate di 0,45 punti percentuali , come previsto dall’articolo 24, comma 22 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto dalla legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214, e pubblicato in GU n. 300 del 27 dicembre 2011.

Pertanto le aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2013, sono pari alla misura del 21,75%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2013, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

I coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni  stabilite, dall’ art. 1, comma 2, della Legge 233 del  2/08/1990

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota, del 21,75%, dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, istituita dal D.L. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art 35 comma 1 della legge n. 183 del 2010, fino al 31 dicembre 2014.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

 

CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO

Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.357,00.

 

CONTRIBUZIONE IVS SU REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo per l’anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi prodotti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 annui in base alle aliquote citate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pari, per l’anno corrente, all’importo di € 45.530,00.

Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013.

 

MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO

E’ stabilito che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2013 pari a € 45.530,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2013, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 75.883,00 (€ 45.530,00 più € 30.353,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

I  predetti  limiti  individuali  riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla  Gestione con decorrenza  anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far  valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale  annuo è pari, per il 2013, ad € 99.034,00 e tale massimale non è frazionabile  in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

 

 

Lavoratori con anzianità contributiva  al 31 dicembre 1995

 

 

 

Artigiani

 

 

Commercianti

 

titolari di qualunque

età e coadiuvanti/coadiutori

di età superiore ai 21 anni

16.808,08

(45.530,00*21,75%

+30.353,00*22,75%)

16.876,38

(45.530,00*21,84%

+30.353,00*22,84%)

coadiuvanti/ coadiutori

di età non superiore

ai 21 anni

     15.531,59

(45.530,00*18,75%

+30.353,00*19,75%)

15.599,89

(45.530,00*18,84%

+29.469,00 *19,84%)

 

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,

iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

 

 

 

Artigiani

 

 

Commercianti

 

titolari di qualunque

età e coadiuvanti/coadiutori

di età superiore ai 21 anni

22.074,94

(45.530,00*21,75%

+53.504,00*22,75  

22.164,07

(45.530,00*21,84%

+53.504,00*22,84)

coadiuvanti/ coadiutori

di età non superiore

ai 21 anni

     19.103,92

(45.530,00*18,75%

+53.504,00*19,75%)

19.193,05

(45.530,00*18,84%

+51.945,00*19,84%)

 

CONTRIBUZIONE A SALDO

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a) è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

b) è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2013, ai redditi 2013, da denunciare al fisco nel 2014).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2013, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Con riferimento all’imponibile contributivo,  si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

 

IMPRESE CON COLLABORATORI

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente modalità:

a) imprese familiari legalmente costituite:

    sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) aziende non costituite in imprese familiari:

    il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito  attribuita a ciascuno di essi.

 

AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

 

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

-  16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

-  entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

  • Data inserimento: 14.02.13