Con Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022) il Legislatore riconosce, anche per il primo trimestre 2023, i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale inizialmente previsti per le spese sostenute fino al mese di dicembre 2022.
La misura del credito d’imposta risulta potenziata nella misura pari a 5 punti percentuali rispetto a quanto previsto per le medesime spese sostenute per il quarto trimestre del 2022.
La norma agevolativa risulta ora effettivamente applicabile in quanto, con risoluzione 8/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da esporre nel modello F24.
La circolare 20/E/2022 al paragrafo 3, riprendendo il contenuto diffuso con le FAQ, precisa che il termine iniziale di fruizione del credito decorre dalla data di maturazione dello stesso ed in particolare, da quando sono verificate le condizioni previste dalla Legge.
In pratica, la compensazione dei crediti relativi al 1° trimestre 2023, può essere operata anche prima della fine del periodo di riferimento (primo trimestre 2023) a condizione che le spese di acquisto della fonte energetica siano già state sostenute (art. 109 del Tuir) e che la spesa sia documentata mediante il possesso della fattura.
Ricordiamo che, per quanto riguarda i crediti d’imposta relativi al 1° e 2° semestre 2022, l’AdE ha inibito l’uso dei codici tributo specifici nella colonna a credito del mod. F24 dal 1° gennaio 2023.
Detti codici potranno continuare ad essere utilizzati (anche dopo il 1° gennaio 2023) solo se esposti nella colonna a debito del modello F24 per effettuare “riversamenti” a seguito di indebiti utilizzi.
Per quanto riguarda i crediti “energetici” ancora compensabili (3° e 4° trimestre 2022 – 1° trimestre 2023) ricordiamo quanto affermato dall’agenzia con la risposta ad interpello n. 8/2023 circa il termine finale di compensazione e versamenti previsionali effettuati in misura maggiore rispetto al metodo storico.
La successiva tabella riassume i vari crediti d’imposta “energetici” riportando:
Soggetti |
Credito di imposta - termine di utilizzo – codice tributo |
|||||
1° trimestre 2022 |
2° trimestre 2022 |
3° trimestre 2022 |
Mesi di ott. Nov.2022 |
Mese di dicembre 2022 |
1° trimestre 2023 |
|
Imprese energivore |
20% 31.12.2022 6960
|
25% 31.12.2022 6961 |
25% 30.09.2023 6968 |
40% 30.09.2023 6983 |
40% 30.09.2023 6993 |
45% 31.12.2023 7010 (*) |
Imprese gasivore |
10% 31.12.2022 6966
|
25% 31.12.2022 6962 |
25% 30.09.2023 6969 |
40% 30.09.2023 6984 |
40% 30.09.2023 6994 |
45% 31.12.2023 7012 (*) |
Imprese non energivore |
= |
15% 31.12.2022 6963
|
15% 30.09.2023 6970 |
30% 30.09.2023 6985 |
30% 30.09.2023 6995 |
35% 31.12.2023 7011 (*) |
Imprese non gasivore |
= |
25% 31.12.2022 6964
|
25% 30.09.2023 6971 |
40% 30.09.2023 6986 |
40% 30.09.2023 6996 |
45% 31.12.2023 7013 (*) |