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Approvo

BONUS ENERGETICI 1° TRIMESTRE 2023

Approvati i codici tributo per l’utilizzo

Con Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022) il Legislatore riconosce, anche per il primo trimestre 2023, i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale inizialmente previsti per le spese sostenute fino al mese di dicembre 2022.

La misura del credito d’imposta risulta potenziata nella misura pari a 5 punti percentuali rispetto a quanto previsto per le medesime spese sostenute per il quarto trimestre del 2022.

La norma agevolativa risulta ora effettivamente applicabile in quanto, con risoluzione 8/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da esporre nel modello F24.

La circolare 20/E/2022 al paragrafo 3, riprendendo il contenuto diffuso con le FAQ, precisa che il termine iniziale di fruizione del credito decorre dalla data di maturazione dello stesso ed in particolare, da quando sono verificate le condizioni previste dalla Legge.

In pratica, la compensazione dei crediti relativi al 1° trimestre 2023, può essere operata anche prima della fine del periodo di riferimento (primo trimestre 2023) a condizione che le spese di acquisto della fonte energetica siano già state sostenute (art. 109 del Tuir) e che la spesa sia documentata mediante il possesso della fattura.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i crediti d’imposta relativi al 1° e 2° semestre 2022, l’AdE ha inibito l’uso dei codici tributo specifici nella colonna a credito del mod. F24 dal 1° gennaio 2023.

Detti codici potranno continuare ad essere utilizzati (anche dopo il 1° gennaio 2023) solo se esposti nella colonna a debito del modello F24 per effettuare “riversamenti” a seguito di indebiti utilizzi.

Per quanto riguarda i crediti “energetici” ancora compensabili (3° e 4° trimestre 2022 – 1° trimestre 2023) ricordiamo quanto affermato dall’agenzia con la risposta ad interpello n. 8/2023 circa il termine finale di compensazione e versamenti previsionali effettuati in misura maggiore rispetto al metodo storico.

La successiva tabella riassume i vari crediti d’imposta “energetici” riportando:

  • l’aliquota applicabile al fine della determinazione del credito d’imposta;
  • il termine entro il quale effettuare la compensazione;
  • il codice tributo da utilizzare nel modello F24:

Soggetti

Credito di imposta - termine di utilizzo – codice tributo

1° trimestre 2022

2° trimestre 2022

3° trimestre 2022

Mesi di ott.  Nov.2022

Mese di dicembre 2022

1° trimestre

2023

Imprese energivore

 

20%

31.12.2022

6960

 

25%

31.12.2022

6961

25%

30.09.2023

6968

40%

30.09.2023

6983

40%

30.09.2023

6993

 45%

31.12.2023

7010 (*)

Imprese gasivore

 

10%

31.12.2022

6966

 

25%

31.12.2022

6962

25%

30.09.2023

6969

40%

30.09.2023

6984

40%

30.09.2023

6994

45%

31.12.2023

7012 (*)

Imprese non energivore

=

 

15%

31.12.2022

6963

 

15%

30.09.2023

6970

30%

30.09.2023

6985

30%

30.09.2023

6995

 35%

31.12.2023

7011 (*)

Imprese non gasivore

=

 

25%

31.12.2022

6964

 

25%

30.09.2023

6971

40%

30.09.2023

6986

40%

30.09.2023

6996

 45%

31.12.2023

7013 (*)

  • Data inserimento: 20.02.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5713