BONUS PUBBLICITÀ 2022

L’invio della dichiarazione degli investimenti effettivamente sostenuti

Per il 2022 (così come per gli anni precedenti 2020-2021), il Bonus Pubblicità è stato oggetto di importanti modifiche normative. In particolare, la norma modificata prevede il riconoscimento del bonus nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati per campagne pubblicitarie:

  • su giornali quotidiani e periodici (anche digitali);
  • su emittenti televisive / radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali, non partecipate dallo Stato.

Per poter beneficiare del Bonus Pubblicità il soggetto interessato deve presentare:

  • una specifica richiesta di “prenotazione”;
  • una dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno (2022).

Per il bonus 2022, i soggetti interessati hanno già presentato la “prenotazione” entro lo scorso 31 marzo (termine prorogato all’8 aprile); devono ora procedere alla presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati in tale anno.

Con avviso del 21.12.2022 il Dipartimento per l’editoria ha comunicato che è posticipato il periodo utile alla presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022.

In sintesi, i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la “prenotazione” devono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” nel periodo:

dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).

Ricordiamo quanto già previsto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023:

  • per le modalità di calcolo del beneficio spettante, si ritorna alla formulazione originaria che prevede la misura del bonus calcolata nella misura del 75% del valore incrementale dell’investimento rispetto a quello effettuato l’anno precedente;
  • gli investimenti agevolabili sono solo quelli effettuati su stampa quotidiana e periodica (anche digitale);
  • richiesto per l’accesso il requisito di incremento dell’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente;
  • esclusione dei soggetti neocostituiti o che non hanno effettuato investimenti nell’anno precedente;
  • limite di spesa complessivo pari a 30 milioni di euro.
  • Data inserimento: 16.01.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5666