La conversione in Legge del Decreto “Energia” ha previsto il ritorno, a partire dalle spese dell’anno 2023, al regime ordinario di calcolo dell’agevolazione già applicato in relazione alle annualità 2018 e 2019.
Nel comma 1-quinquies, art. 57 del già citato Decreto, viene previsto che:
“A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90”.
Per effetto di quanto previsto, il credito d’imposta relativo al 2023, anche tenuto conto delle indicazioni fornite nel regolamento contenuto nel D.P.C.M. n. 90/2018, è concesso:
Per effetto del ripristino del requisito dell’incremento minimo dell’1%, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
Tempistica di invio della comunicazione di accesso al credito di imposta
I contribuenti che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni riportate devono presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta nel periodo: dal 1° marzo 2023 fino al 31 marzo 2023.
Modalità di presentazione e di compilazione del modello
Le modalità di presentazione risultano invariate. Diversamente, quanto alle modalità di compilazione e per effetto del ritorno alla norma originaria, sono state aggiornate le istruzioni alla compilazione soprattutto per la parte relativa alla sezione “Dati degli investimenti e del credito richiesto”.