BONUS PUBBLICITÀ 2023
La conversione in Legge del Decreto “Energia” ha previsto il ritorno, a partire dalle spese dell’anno 2023, al regime ordinario di calcolo dell’agevolazione già applicato in relazione alle annualità 2018 e 2019.
Nel comma 1-quinquies, art. 57 del già citato Decreto, viene previsto che:
“A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90”.
Per effetto di quanto previsto, il credito d’imposta relativo al 2023, anche tenuto conto delle indicazioni fornite nel regolamento contenuto nel D.P.C.M. n. 90/2018, è concesso:
- alle stesse condizioni e soggetti indicati al citato comma 1, ossia nei confronti di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali;
- esclusivamente in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, che consistano nell’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali. I giornali dove sono effettuati gli investimenti devono risultare registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC e dotati, in ogni caso, della figura del Direttore responsabile. Per il 2023 sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali.
- nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2023 rispetto al 2022;
- a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nel 2022;
- nel limite massimo di spesa complessivo pari a € 30 milioni in ragione d’anno;
- nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di aiuti “de minimis”.
Per effetto del ripristino del requisito dell’incremento minimo dell’1%, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
- nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (2022) non abbiamo effettuato investimenti pubblicitari ammissibili (campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online);
- iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2023;
- nel 2023 registrano un incremento degli investimenti ammissibili inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022;
- nel 2023 registrano un decremento degli investimenti ammissibili rispetto a quelli effettuati nel 2022.
Tempistica di invio della comunicazione di accesso al credito di imposta
I contribuenti che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni riportate devono presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta nel periodo: dal 1° marzo 2023 fino al 31 marzo 2023.
Modalità di presentazione e di compilazione del modello
Le modalità di presentazione risultano invariate. Diversamente, quanto alle modalità di compilazione e per effetto del ritorno alla norma originaria, sono state aggiornate le istruzioni alla compilazione soprattutto per la parte relativa alla sezione “Dati degli investimenti e del credito richiesto”.