Come oramai noto, con la conversione in Legge del Decreto “Energia” è stato previsto il ritorno, a partire dalle spese dell’anno 2023, al regime ordinario di calcolo dell’agevolazione già applicato in relazione alle annualità 2018 e 2019.
Nel citato Decreto, viene previsto:
“A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90”.
Per effetto di quanto previsto, il credito d’imposta relativo al 2024, tenuto conto anche delle indicazioni fornite nel regolamento contenuto nel D.P.C.M. n. 90/2018, è concesso:
Per effetto del ripristino del requisito dell’incremento minimo dell’1%, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
Tempistica di invio della comunicazione di accesso al credito di imposta
Con comunicato dello scorso 15 febbraio, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, comunica che a causa della coincidenza del termine fissato per la presentazione della Comunicazione per l’accesso al beneficio con le festività pasquali (31 marzo – Domenica di Pasqua e lunedì 1° aprile giorno festivo), i contribuenti che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni riportate devono presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta nel periodo:
Modalità di presentazione e di compilazione del modello
Non si segnalano variazioni nelle modalità di presentazione e di compilazione del modello.