BONUS PUBBLICITÀ 2024
Come oramai noto, con la conversione in Legge del Decreto “Energia” è stato previsto il ritorno, a partire dalle spese dell’anno 2023, al regime ordinario di calcolo dell’agevolazione già applicato in relazione alle annualità 2018 e 2019.
Nel citato Decreto, viene previsto:
“A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90”.
Per effetto di quanto previsto, il credito d’imposta relativo al 2024, tenuto conto anche delle indicazioni fornite nel regolamento contenuto nel D.P.C.M. n. 90/2018, è concesso:
- alle stesse condizioni e soggetti indicati al citato comma 1, ossia nei confronti di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali;
- esclusivamente in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, che consistano nell’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali. I giornali dove sono effettuati gli investimenti devono risultare registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC e dotati, in ogni caso, della figura del Direttore responsabile. Dal 2023 sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali.
- nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2024 rispetto al 2023;
- a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nel 2023;
- nel limite massimo di spesa complessivo pari a € 30 milioni in ragione d’anno;
- nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di aiuti “de minimis”.
Per effetto del ripristino del requisito dell’incremento minimo dell’1%, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
- nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (2023) non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili (campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online);
- iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2024;
- nel 2024 registrano un incremento degli investimenti ammissibili inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- nel 2024 registrano un decremento degli investimenti ammissibili rispetto a quelli effettuati nel 2023.
Tempistica di invio della comunicazione di accesso al credito di imposta
Con comunicato dello scorso 15 febbraio, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, comunica che a causa della coincidenza del termine fissato per la presentazione della Comunicazione per l’accesso al beneficio con le festività pasquali (31 marzo – Domenica di Pasqua e lunedì 1° aprile giorno festivo), i contribuenti che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni riportate devono presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta nel periodo:
- dal 1° marzo 2024 fino al 2 aprile 2024
Modalità di presentazione e di compilazione del modello
Non si segnalano variazioni nelle modalità di presentazione e di compilazione del modello.