Il D.L. “P.A. - bis” (D.L. n. 75/2023 convertito nella legge n. 112/2023) all’articolo 37 introduce il riconoscimento anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.7 - 30.9.2023 del credito d’imposta introdotto dal “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
Il credito di imposta in trattazione, introdotto in origine dal “Decreto Agosto” 2020 per il periodo 1.7 – 31.12.2020, è stato concesso anche per ulteriori periodi. La successiva tabella riporta i periodi di effettuazione degli investimenti che rientrano nell’agevolazione:
Disposizione normativa |
Periodo di effettuazione investimenti agevolati |
Note particolari |
Decreto Legge n. 104/2020 – Decreto Agosto |
1.7 – 31.12.2020 |
= |
Decreto Legge n. 73/2021 – Decreto Sostegni-bis |
1.1 – 31.12.2021 |
= |
Decreto Legge n. 4/2022 – Decreto Sostegni-ter |
1.1 – 31.3.2022 |
= |
Legge n. 197/2022 – Finanziaria 2023 |
1.1 – 31.3.2023 |
Il credito di imposta non può essere superiore a € 10.000 |
Decreto Legge n. 75/2023 – Decreto P.A.-bis |
1.7 – 30.9.2023 |
= |
Evidenziamo che il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
L’investimento in campagne pubblicitarie relativo al periodo 1.7 – 30.9.2023:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda a mezzo piattaforma telematica al Dipartimento dello Sport.
Lo stesso Dipartimento ha precisato che, successivamente ai termini di presentazione mediante piattaforma telematica della domanda per gli investimenti del periodo 1.1 – 31.3.2022 (dal 1° agosto al 29 settembre 2023), verrà avviata la procedura per il primo trimestre 2023.