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BONUS SPONSORIZZAZIONI 2023

Cosa prevede il Decreto Legge “PA – bis”

Il D.L. “P.A. - bis” (D.L. n. 75/2023 convertito nella legge n. 112/2023) all’articolo 37 introduce il riconoscimento anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.7 - 30.9.2023 del credito d’imposta introdotto dal “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
  • società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Il credito di imposta in trattazione, introdotto in origine dal “Decreto Agosto” 2020 per il periodo 1.7 – 31.12.2020, è stato concesso anche per ulteriori periodi. La successiva tabella riporta i periodi di effettuazione degli investimenti che rientrano nell’agevolazione:

Disposizione normativa

Periodo di effettuazione investimenti agevolati

Note particolari

Decreto Legge n. 104/2020 – Decreto Agosto

1.7 – 31.12.2020

=

Decreto Legge n. 73/2021 – Decreto Sostegni-bis

1.1 – 31.12.2021

=

Decreto Legge n. 4/2022 – Decreto Sostegni-ter

1.1 – 31.3.2022

=

Legge n. 197/2022 – Finanziaria 2023

1.1 – 31.3.2023

Il credito di imposta non può essere superiore a € 10.000

Decreto Legge n. 75/2023 – Decreto P.A.-bis

1.7 – 30.9.2023

=

Evidenziamo che il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie relativo al periodo 1.7 – 30.9.2023:

  • deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022,   prodotti in Italia, almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni. Per le società / associazioni sportive costituite dal 2022 rileva la soglia dell’investimento complessivo (€ 10.000 minimo) mentre non rileva la soglia relativa ai ricavi;
  • è riconosciuto:
  • a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati;
  • nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 1 milione (stanziamento molto basso);
  • sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti “de minimis”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda a mezzo piattaforma telematica al Dipartimento dello Sport.

Lo stesso Dipartimento ha precisato che, successivamente ai termini di presentazione mediante piattaforma telematica della domanda per gli investimenti del periodo 1.1 – 31.3.2022 (dal 1° agosto al 29 settembre 2023), verrà avviata la procedura per il primo trimestre 2023.

  • Data inserimento: 11.09.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5926