BONUS SPONSORIZZAZIONI 2023
Il D.L. “P.A. - bis” (D.L. n. 75/2023 convertito nella legge n. 112/2023) all’articolo 37 introduce il riconoscimento anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.7 - 30.9.2023 del credito d’imposta introdotto dal “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).
Il credito di imposta in trattazione, introdotto in origine dal “Decreto Agosto” 2020 per il periodo 1.7 – 31.12.2020, è stato concesso anche per ulteriori periodi. La successiva tabella riporta i periodi di effettuazione degli investimenti che rientrano nell’agevolazione:
Disposizione normativa |
Periodo di effettuazione investimenti agevolati |
Note particolari |
Decreto Legge n. 104/2020 – Decreto Agosto |
1.7 – 31.12.2020 |
= |
Decreto Legge n. 73/2021 – Decreto Sostegni-bis |
1.1 – 31.12.2021 |
= |
Decreto Legge n. 4/2022 – Decreto Sostegni-ter |
1.1 – 31.3.2022 |
= |
Legge n. 197/2022 – Finanziaria 2023 |
1.1 – 31.3.2023 |
Il credito di imposta non può essere superiore a € 10.000 |
Decreto Legge n. 75/2023 – Decreto P.A.-bis |
1.7 – 30.9.2023 |
= |
Evidenziamo che il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
L’investimento in campagne pubblicitarie relativo al periodo 1.7 – 30.9.2023:
- deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022, prodotti in Italia, almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni. Per le società / associazioni sportive costituite dal 2022 rileva la soglia dell’investimento complessivo (€ 10.000 minimo) mentre non rileva la soglia relativa ai ricavi;
- è riconosciuto:
- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 1 milione (stanziamento molto basso);
- sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti “de minimis”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda a mezzo piattaforma telematica al Dipartimento dello Sport.
Lo stesso Dipartimento ha precisato che, successivamente ai termini di presentazione mediante piattaforma telematica della domanda per gli investimenti del periodo 1.1 – 31.3.2022 (dal 1° agosto al 29 settembre 2023), verrà avviata la procedura per il primo trimestre 2023.