Come noto, la legge di stabilità 2016 ha introdotto - ai fini dell'applicazione del Canone RAI - una presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto risiede anagraficamente.
La medesima norma stabilisce che, per superare tale presunzione, a decorrere dall'anno 2016, è possibile rendere una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, da presentare all'Agenzia delle Entrate secondo modalità definite con apposito provvedimento.
A tal fine, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva utilizzabile dai titolari di utenza per la fornitura elettrica, definendone le modalità e i termini di presentazione.
Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato
Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, è prevista la possibilità di presentare il modello, insieme ad un documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
Per il 2016, il citato Provvedimento attribuiva validità per il 2016 alle dichiarazioni sostitutive presentate tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.
Ciò premesso, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016, è stato disposto il rinvio al 16 maggio 2016 del termine unico entro cui sarà possibile presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che telematica.
In questo modo - spiega la stessa Agenzia delle Entrate in un comunicato stampa - i contribuenti potranno presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l'addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge.
Modulistica aggiornata a seguito dei chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico.
Si precisa che il medesimo Provvedimento del 21 aprile 2016, aggiorna, inoltre, il modello e le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione. Restano, tuttavia, valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate sulla base della precedente modulistica.
Il modello e le istruzioni sono scaricabili presso il seguente link