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Cassazione: mancata verifica degli estintori e impianto idrico antincendio non funzionante. Condanna per il dirigente del Comune

La gestione della sicurezza negli istituti scolastici di tipo "strutturale ed impiantistico", è di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure

La normativa prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. Questo significa che gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. La sentenza impugnata ha spiegato che nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica.

Nella sostanza bene ha fatto il tribunale locale che, in relazione alla riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, ha concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del comune in cui l’istituto scolastico e sito.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 15/07/2016, n. 30143.

  • Data inserimento: 18.09.17