Nel contesto di un cantiere per la realizzazione di un opificio, l’impresa appaltatrice aveva affidato specifici lavori a diversi artigiani. A seguito dell’avvenuto infortunio grave subito da un artigiano incaricato dell’impermeabilizzazione della parte esterna superiore di un tunnel in cemento armato destinato a collegare due punti dell’opificio in costruzione, vennero condannati, il direttore tecnico del cantiere, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rappresentante legale dell’impresa appaltatrice subappaltante.. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11522/2014, nel confermare la condanna del Tribunale di Perugia, ha preso in considerazione gli obblighi di sicurezza ricadenti in capo ai soggetti responsabili dell’impresa affidataria di lavori che si sia fatta a sua volta (sub)appaltante dei lavori commissionati, evidenziando che “la giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato del fatto che anche il subappaltante rientri tra i titolari degli obblighi di sicurezza individuati dai complessi normativi, sulla scorta del principio secondo il quale il coinvolgimento nella complessiva attività impone a ciascun soggetto, titolare di poteri organizzativi, correlativi obblighi di protezione della sicurezza dei lavoratori”.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicchè non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.
Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere.
Il datore di lavoro destinatario delle norme antinfortunistiche è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento dell'infortunato sia abnorme e posto in essere al di fuori di ogni prevedibilità.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione del 10/03/2014, n. 11522.