CEAV – Prestazioni per apprendisti sospesi per mancanza di lavoro: nuove Linee Guida.
Le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria hanno siglato le nuove Linee Guida aggiornate in base all’Accordo Regionale del 31 marzo scorso sulle prestazioni CEAV relative agli Apprendisti sospesi per mancanza di lavoro o per intemperie.Ricordando di seguito ed in sintesi le novità introdotte dal nuovo Accordo Regionale, già contenute nella corrispondente notizia pubblicata sul capitolo “contrattazione regionale”, proponiamo in allegato le nuove Linee Guida aggiornate.
Secondo il nuovo Accordo Regionale del 31 marzo scorso la prestazione del Fondo in favore degli apprendisti sospesi per mancanza di lavoro sarà erogata nel corso del 2011 per la durata massima di 90 giorni per dipendente e comunque non oltre la data del 31 maggio 2011.A conclusione dei 90 giorni ovvero per le sospensioni attivate dopo il 31 maggio 2011, per i propri apprendisti sospesi per mancanza di lavoro, le imprese attiveranno la Cassa Integrazione in deroga.Analogamente l’impresa attiverà la Cig in deroga nel caso di superamento della durata massima del trattamento DS nell’intero periodo di vigenza dell’apprendistato, ovvero nel caso di apprendisti privi dei requisiti per accedere alla tale indennità INPS.Per le sospensioni di apprendisti attivate fino alla data di stipula del nuovo Accordo, 31 marzo 2011, continueranno a valere le norme precedenti.
Rimane invariato il trattamento in caso di sospensioni dell’apprendista per maltempo/intemperie, che continuerà a carico del Fondo per tutto il 2011.
Viene inoltre modificato dal 1 marzo 2011 l’importo che il datore di lavoro eroga come anticipo di sospensione (introdotto dall’intesa del 29 gennaio 2009), elevandolo da € 1,0250 a € 1,550 orarie.