Conduzione di pompe per calcestruzzo. Abilitazione all’uso – dal 12/03/2013 scattano le regole per l’abilitazione
L’obbligo all’abilitazione per l’uso delle attrezzature deriva dall’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, pubblicato il 12/03/2012 nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, che riguarda “L’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81”. L’accordo entra in vigore dal 12/03/2013.
Per ottenere l’abilitazione l’operatore deve frequentare un apposito corso, che nel caso in specie, ovvero per la conduzione di pompe per calcestruzzo, ha una durata di 14 ore.
L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione stessa, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha la durata minima di 4 ore.
Riconoscimento della formazione pregressa
Alla data del 12/03/2013 sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento;
b) corsi composti di modulo teorico pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il 12/03/2015. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di aggiornamento;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro il 12/03/2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione .
Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
I lavoratori del settore agricolo che alla data 12/03/2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni a partire dal 12/03/2013.
Norma transitoria
I lavoratori che al 12/03/2013 sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, devono effettuare i corsi specifici, entro il 12/03/2015.
Quali sono i possibili soggetti formatori
I corsi possono essere esclusivamente dai soggetti formatori di seguito riportati:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (es. ASL) e della formazione professionale;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) l’INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro (es. Confartigianato Vicenza) o dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui all’accordo Stato/regioni del 22/02/2012, oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate (Cesar srl);
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordine o collegi professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009 e in deroga alla esclusione dell’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data del 12/03/2013 (data di entrata in vigore dell’accordo Stato/Regioni 22/02/2012), nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009;
i) gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
j) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici,
La struttura formativa di riferimento per la Confartigianato di Vicenza è il CESAR srl (tel. 0444 960100 – mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
In allegato si riporta l’allegato III pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riferito all’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012 riportante i “requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo”.