Con Risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021 vengono istituiti i codici tributo:
Utilizzo in compensazione
Ricordiamo che la norma istitutiva prevede che:
“A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità” (anche) “sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.”
Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
“6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Restituzione spontanea
Nel caso di restituzione del contributo non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: