CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO
Con Risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021 vengono istituiti i codici tributo:
- per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto perequativo;
- per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante oltre sanzioni e interessi.
Utilizzo in compensazione
Ricordiamo che la norma istitutiva prevede che:
“A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità” (anche) “sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.”
Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
“6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Restituzione spontanea
Nel caso di restituzione del contributo non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE”;
- “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI”;
- “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - SANZIONE”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8134, 8135 oppure 8136);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.