All’interno del Decreto Legislativo di riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024), il legislatore ha modificato le definizioni di crediti inesistenti e non spettanti, valevoli anche ai fini tributari e la misura delle sanzioni di riferimento.
In particolare, si definiscono i crediti inesistenti come:
Viceversa, si definiscono i crediti non spettanti come:
La disposizione si caratterizza, oltre che per un diverso trattamento sanzionatorio (l'indebita compensazione di crediti inesistenti è ora punita in misura pari al 70% del credito e non più dal 100% al 200%; mentre l'indebita compensazione di crediti non spettanti è ora punita nella misura del 25% del credito e non più del 30%) anche per un duplice termine di entrata in vigore: essa, infatti, è stata immediatamente rilevante ai fini penali, mentre ai fini amministrativi-tributari, ha efficacia solo per le violazioni commesse a partire dal 1.09.2024.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con sentenza n. 25018 del 17.9.2024, ha ritenuto le nuove definizioni, come sopra richiamate, avendo natura di interpretazione autentica di quelle precedenti, si applicano retroattivamente, eliminando la distinzione temporale tra le violazioni commesse ante e post 1.09.2024. Si ritiene che rimangono comunque applicabili le diverse misure sanzionatorie a seconda del momento in cui le violazioni sono state commesse.