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CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI

Cosa prevede il decreto di riforma delle sanzioni

All’interno del Decreto Legislativo di riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024), il legislatore ha modificato le definizioni di crediti inesistenti e non spettanti, valevoli anche ai fini tributari e la misura delle sanzioni di riferimento. 

In particolare, si definiscono i crediti inesistenti come: 

  • i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. 

Viceversa, si definiscono i crediti non spettanti come: 

  • i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza. 

La disposizione si caratterizza, oltre che per un diverso trattamento sanzionatorio (l'indebita compensazione di crediti inesistenti è ora punita in misura pari al 70% del credito e non più dal 100% al 200%; mentre l'indebita compensazione di crediti non spettanti è ora punita nella misura del 25% del credito e non più del 30%) anche per un duplice termine di entrata in vigore: essa, infatti, è stata immediatamente rilevante ai fini penali, mentre ai fini amministrativi-tributari, ha efficacia solo per le violazioni commesse a partire dal 1.09.2024. 

Tuttavia, la Corte di Cassazione con sentenza n. 25018 del 17.9.2024, ha ritenuto le nuove definizioni, come sopra richiamate, avendo natura di interpretazione autentica di quelle precedenti, si applicano retroattivamente, eliminando la distinzione temporale tra le violazioni commesse ante e post 1.09.2024. Si ritiene che rimangono comunque applicabili le diverse misure sanzionatorie a seconda del momento in cui le violazioni sono state commesse.

  • Data inserimento: 25.11.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6480