In risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, il Mef ha fornito ulteriori ed interessanti precisazioni su quale documentazione devono essere riportati gli estremi della norma agevolativa.
I soggetti che, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi “generici” / Industria 4.0, usufruiscono del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione del costo agevolabile.
In base a quanto disposto dalla normativa “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative di riferimento”.
A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”
I documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, come già chiarito dall’AdE in numerosi documenti, possono essere integrati / regolarizzati prima dell’avvio dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In caso di:
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 270 del 18.5.22, ha precisato che la dicitura:
Recentemente il Mef, in risposta a specifica interrogazione parlamentare, ha confermato che tra i documenti idonei ad assolvere le funzioni informative dell’agevolazione usufruita, deve ricomprendersi anche il D.D.T. chiarendo però che l’indicazione del riferimento normativo:
La precisazione evita alle imprese che usufruiscono dell’agevolazione fiscale di:
a condizione che dispongano di una fattura correttamente compilata (o integrata con il riferimento normativo) con espresso richiamo del d.d.t.
Infine ricordiamo che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata:
Il secondo requisito è comprovato dalla disponibilità del DURC che deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.