CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI
In risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, il Mef ha fornito ulteriori ed interessanti precisazioni su quale documentazione devono essere riportati gli estremi della norma agevolativa.
I soggetti che, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi “generici” / Industria 4.0, usufruiscono del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione del costo agevolabile.
In base a quanto disposto dalla normativa “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative di riferimento”.
A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”
I documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, come già chiarito dall’AdE in numerosi documenti, possono essere integrati / regolarizzati prima dell’avvio dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In caso di:
- fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni fattura (di acconto / saldo), con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite SdI, è possibile alternativamente:
- stampare una copia cartacea apponendo il riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservarla ai sensi dell’art. 39, DPR n. 633/72;
- effettuare un’integrazione elettronica, da allegare all’originale e conservare unitamente a quest’ultimo, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità previste dall’Agenzia in materia di reverse charge nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 270 del 18.5.22, ha precisato che la dicitura:
- va riportata anche sul documento di trasporto;
- non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento”.
Recentemente il Mef, in risposta a specifica interrogazione parlamentare, ha confermato che tra i documenti idonei ad assolvere le funzioni informative dell’agevolazione usufruita, deve ricomprendersi anche il D.D.T. chiarendo però che l’indicazione del riferimento normativo:
- potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni ... richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa”.
La precisazione evita alle imprese che usufruiscono dell’agevolazione fiscale di:
- dover procedere alla ricerca documentale del d.d.t. privo del riferimento normativo; e
- alla sua integrazione manuale
a condizione che dispongano di una fattura correttamente compilata (o integrata con il riferimento normativo) con espresso richiamo del d.d.t.
Infine ricordiamo che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata:
- al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; e
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Il secondo requisito è comprovato dalla disponibilità del DURC che deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.