DECRETO FISCALE

Ulteriori precisazioni sull’iper-ammortamento

In un precedente intervento (vedi link a fondo pagina) abbiamo trattato, oltre che della norma in generale, anche dell’abolizione del vincolo territoriale per l’acquisto dei beni agevolabili con l’iper ammortamento.

Il presente contributo meglio specifica l’ambito applicativo della norma e le modalità di calcolo del plafond disponibile per ogni impresa nel periodo agevolato (1.1.2026 – 30.9.2028).

Abolizione del requisito del luogo di produzione dei beni - Precisazioni

Come riportato dalla Relazione tecnica al DL 38/2026, la disposizione interviene sulla disciplina di cui  alla legge di bilancio 2026, recante l’agevolazione in forma di c.d. “iper-ammortamento”, eliminando il vincolo della provenienza geografica dei beni oggetto dell’investimento, al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

La disciplina agevolativa prevede una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili per i beni materiali e immateriali contenuti negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 e i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Evidenziamo che la modifica apportata dal Decreto fiscale, secondo quanto previsto dalla norma, riguarda soltanto il comma 427, mentre non sono state apportate modifiche normative nella parte in cui viene previsto che, con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 9 dicembre 2023 n. 181.

Si tratta dei:

  • moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Per tali beni resterebbero quindi ferme le specifiche caratteristiche richieste per effetto del rinvio al DLgs. 181/2023, ivi incluso il requisito territoriale della produzione in Stati membri dell’Unione europea.

Modalità di calcolo del plafond disponibile nel periodo agevolato

Quanto alla misura dell’agevolazione, si ricorda che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 sono deducibili con maggiorazioni pari al:

  • 180%del costo d’acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50%per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento.

Anche in questo caso, la Relazione tecnica al DL 38/2026, chiarisce una questione che aveva sollevato alcuni dubbi, e afferma che “i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente”.

Pertanto, ai fini della determinazione della maggiorazione applicabile, rilevano gli investimenti complessivi effettuati nel singolo anno, quindi per ciascuno anno 2026, 2027 e 2028.
In altri termini, con riguardo al tetto massimo degli investimenti agevolabili, sussisterebbe quindi un plafond totale di 60 milioni di euro nel periodo agevolato.

Articolo collegato

DECRETO FISCALE

  • Data inserimento: 02.04.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7122