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DECRETO FISCALE

Per l’iper-ammortamento finalmente eliminato il requisito del luogo di produzione dei beni

Il tanto atteso Decreto Fiscale è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 72 del 27.3.2026) ed in vigore dal 28.3.2026 (giorno successivo alla sua pubbliazione).

Tra le misure più attese, dopo il “comunicato legge” del Mef dello scorso 12 marzo, ritroviamo le modifiche “ufficiali” alla normativa sull’iper-ammortamento. L’articolo 7 del citato decreto modifica la norma così come introdotta dalla Legge di Bilancio per 2026 (coomi da 427 a 436) eliminando con decorrenza retroattiva all’1.1.2026 il vincolo relativo del luogo di produzione del bene agevolato.

Possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali 4.0strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabiliva che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dovevano essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.

Il luogo di produzione del bene, secondo la disposizione normativa iniziale, era quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.

Come accennato in precedenza, il decreto fiscale, all’art. 7, prevede ora espressamente la soppressione, delle parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.
Viene quindi in sostanza disposta la soppressione della disposizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

La modifica normativa dovrebbe sbloccare l’emanazione del decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia.

Le bozze ufficiose del D.M., in circolazione già dal mese di gennaio 2026, prevedevano la definizione della procedura di accesso, con la presentazione di tre comunicazioni al GSE (preventiva, di conferma con acconto, di completamento).

Questioni ancora in sospeso da chiarire con il decreto attuativo

Nel decreto sarebbe auspicabile venissero affrontate anche le questioni in sospeso legate alla disciplina degli iper-ammortamenti, tra cui, ad esempio:

  • l’applicazione degli scaglioni di investimento per il calcolo dell’agevolazione (pari al: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro). In particolare, dovrebbe essere chiarito se, come in passato, il limite massimo debba essere riferito alla singola annualità (quindi per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028) e non all’intero triennio;
  • la disposizione secondo cui l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del credito d’imposta 4.0. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni (ad esempio, anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0) i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.
  • Data inserimento: 30.03.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7117