Decreto Legge n. 160/2024: CIG in deroga settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria e conciario. Legge di conversione 20 dicembre 2024 n. 199.

Circolare INPS n. 39 del 7 febbraio 2025 illustrativa delle novità introdotte dalla Legge n. 199/2024.

Con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025 l’Inps illustra le modifiche apportate dalla Legge n. 199/2024 all’impianto del trattamento di cassa integrazione in deroga per le imprese afferenti ai settori della moda originariamente introdotto dal Decreto Legge n. 160/2024 per fronteggiare la crisi del comparto.

In particola, la legge n. 199/2024, in vigore dal 28 dicembre 2024, modificando l’art. 2 del citato decreto legge, ha ampliato la platea dei beneficiari del trattamento e allungato il periodo tutelato. Più nel dettaglio, beneficiano ora dell’integrazione al reddito, oltre ai datori di lavoro operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento, calzaturiero, e conciario, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, anche i datori di lavoro operanti nei settori individuati dalla tabella A annessa al Decreto Legge n. 160/2024 (codice ATECO 2007: 15.12.01, 20.59.40, 22.29.09; 24.41.00, 25.61.00, 25.73.20, 25.99.99, 28.29.91, 28.49.01, 28.94.10, 28.94.20) e nel settore dei lavori di meccanica generale, individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Viene inoltre estesa la durata complessiva della misura al 31 gennaio 2025 (in precedenza la tutela si fermava al 31 dicembre 2024), per un massimo di 12 settimane di trattamenti. Al riguardo si precisa, come correttamente evidenziato dall’Inps, che possono richiedere tutte le 12 settimane complessive solamente i datori già destinatari della misura di sostegno originariamente individuati dal Decreto Legge n. 160/2024; invece, i datori di lavoro cui l’accesso alla misura di sostegno è stato esteso dalla Legge di conversione n.

199/2024 possono richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa collocate dal 28 dicembre 2024 (data di entrata in vigore della Legge n. 199/2024) al 31 gennaio 2025.

Nella circolare l’Istituto ricorda le condizioni di accesso al trattamento in deroga stabilite dall’art. 2 del Decreto Legge n. 160/2024, ovvero che i datori di lavoro richiedenti:

  1. siano classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989, nei settori Industria o Artigianato;
  2. svolgano le attività identificate dai codici ATECO 2007 definiti dal D.L. n. 160/2024;
  3. abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
  4. abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (52 settimane di CIGO nel biennio mobile per i datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA), di cui all’articolo 27 del medesimo Decreto Legislativo n. 148/2015 per l’accesso all’Assegno di Integrazione Salariale (26 settimane nel biennio mobile). Al riguardo, l’Istituto rammenta che in entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 148/2015.

I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al D.L. n. 160/2024 potranno trasmettere l’istanza, da corredare con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “Omnia Is” dal 7 al 22 febbraio 2025 e potrà riguardare periodi di sospensione come sopra indicati. I datori di lavoro che hanno già presentato domanda di accesso al trattamento in base alla circolare n. 99/2024 non la devono riproporre.

L’istanza deve essere accompagnata dalla relazione tecnica, secondo il format messo a disposizione dall’istituto di previdenza.

La circolare ricorda che le condizioni d’accesso debbono essere autocertificate dai datori di lavoro interessati con dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. n. 445/2000, nella quale i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Va evidenziato, inoltre, che i datori di lavoro ammessi al sostegno dalla Legge n. 199/2024 devono anche attestare di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita dal FSBA attestante i periodi di Assegno di Integrazione Salariale (AIS) già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura in commento, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Si suggerisce pertanto di utilizzare questa seconda modalità, per la quale si riportano sia il link di accesso alla relativa notizia pubblicata sul sito del Fondo, sia il percorso per scaricare l’attestato con i riferimenti dell’azienda interessata.

https://www.fondofsba.it/decreto-legge-28-10-2024-n-160-settore-moda/

Percorso per scarico certificazione:

  • Accesso SINAWEB
  • Sezione “FSBA - DOMANDE”
  • Dettaglio domanda
  • In alto a destra nel dettaglio della domanda c’è il tasto “SCARICA CERTIFICAZIONE CONTATORI AIS”

Ovviamente, in applicazione del disposto normativo in esame, dalla certificazione del Fondo dovrà risultare al momento della presentazione della domanda telematica l’avvenuta utilizzazione di tutte le 26 settimane di AIS calcolate nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda. La dichiarazione in questione, di cui si allega un format, dev’essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Con riguardo alle istruzioni relative all’esposizione dell’evento e del conguaglio nel flusso Uniemens l’Istituto rinvia alle istruzioni fornite nella circolare n. 99/2024. In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’Inps il pagamento diretto secondo le indicazioni illustrate nella circolare n. 99/2024.

  • Data inserimento: 10.02.25