Decreto Legge n. 160/2024: Procedura di informazione e consultazione sindacale per accesso al trattamento integrativo alle prestazioni FSBA.
Il 6 dicembre u.s. Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale che regolamenta la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, dai datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2 del D.L. n. 160/2024, come individuati dai codici ATECO allegati alla circolare INPS n. 99/2024, per richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga a seguito dell’esaurimento delle 26 settimane di Assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo per l’artigianato (FSBA), nel biennio mobile.
Per i dettagli sulle caratteristiche del trattamento integrativo introdotto dal D.L. n. 160/2024 si rinvia alla precedente notizia n. 6503 del 4 dicembre u.s. (vedi link sotto).
L’impresa che ha esaurito le 26 settimane di utilizzo di FSBA nel biennio e che si trova nella condizione di non poter riprendere l’attività lavorativa, attiva la procedura di informazione e consultazione sindacale mediante l’invio preventivo dell’informativa (modello Sostegno al reddito in deroga – allegato 1 dell’A.I. regionale 06.12.2024) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano etc.) e la dimostrazione dell’avvenuto recapito alle OO.SS. sopra indicate e all’A.A. scelta.
L’invio dell’informativa a Confartigianato Imprese Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC:
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Tenuto conto del termine di presentazione delle domande di prestazione indicato dall’INPS nella circolare n. 99, ossia 15 giorni decorrenti dal 3 dicembre, l’informativa di cui all’accordo interconfederale in commento dovrà essere inviata alle Parti sociali sopra indicate nel termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo (entro il 13 dicembre 2024).
Entro 5 giorni (di calendario) dalla data di invio dell’informativa le OO.SS. possono richiedere un incontro per l’esame congiunto della situazione aziendale. In caso di mancata richiesta di incontro nel termine indicato, la procedura di consultazione si intende esperita e l’impresa potrà procedere con la domanda di integrazione salariale sul portale INPS.
Nel caso, invece, di richiesta di incontro l’intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro 10 giorni (di calendario) dalla data di invio della comunicazione di attivazione procedura.
L’espletamento della consultazione sindacale tramite l’invio dell’Allegato 1 (Sostegno al reddito in deroga) è condizione essenziale per richiedere il contributo “una tantum” erogato da EBAV destinato ai lavoratori e alle lavoratrici (prestazione D34).