Decreto Legge n. 160/2024: CIG in deroga settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. Istruzioni INPS.
Il D.L. n. 160/2024 ha introdotto un trattamento di cassa integrazione in deroga in favore delle imprese dell’industria e dell’artigianato appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario che occupino mediamente fino a 15 addetti e che abbiano esaurito il plafond previsto dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali, pari a 52 settimane di cassa integrazione ordinaria per l’industria (CIGO) e 26 settimane di assegno di integrazione salariale (AIS) per l’artigianato, nel biennio mobile (vedi notizia n. 6455 del 30.10.2024).
L’INPS, con circolare n. 99 del 26 novembre 2024, illustra i contenuti delle disposizioni del decreto e fornisce le istruzioni procedurali per richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga.
Il decreto (art. 2) consente ai datori di lavoro appartenenti ai settori in oggetto di accedere al trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) e il 31 dicembre 2024.
La misura non si rivolge indistintamente a tutti i datori di lavoro, ma soltanto a quelli che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- sono classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989, nei settori Industria o Artigianato;
- svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 e relativi CSC riportati nell’allegato n. 1 della circolare in commento;
- hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (52 settimane di CIGO nel biennio mobile per i datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA), di cui all’articolo 27 del medesimo Decreto Legislativo n. 148/2015 per l’accesso all’Assegno di Integrazione Salariale (26 settimane nel biennio mobile). Al riguardo, l’Istituto rammenta che in entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 148/2015.
I datori di lavoro che intendono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in tema di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015.
Con riguardo alla modalità di presentazione della domanda, l’istanza deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS” accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra tale data di entrata in vigore del D.L. n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data (3.12.2024).
La domanda deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati, che - alla data di presentazione della domanda - devono possedere un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza.
Alla domanda deve essere, altresì, allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile nell’allegato n. 2 alla circolare in commento, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.
La domanda deve essere integrata da una dichiarazione di responsabilità - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e disponibile all’interno della procedura informatica - in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita dal FSBA attestante i periodi di Assegno di Integrazione Salariale (AIS) già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura in commento, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Si suggerisce pertanto di utilizzare questa seconda modalità, per la quale si riportano sia il link di accesso alla relativa notizia pubblicata sul sito del Fondo, sia il percorso per scaricare l’attestato con i riferimenti dell’azienda interessata.
https://www.fondofsba.it/decreto-legge-28-10-2024-n-160-settore-moda/
Percorso per scarico certificazione:
- Accesso SINAWEB
- Sezione “FSBA - DOMANDE”
- Dettaglio domanda
- In alto a destra nel dettaglio della domanda c’è il tasto “SCARICA CERTIFICAZIONE CONTATORI AIS”
Ovviamente, in applicazione del disposto normativo in esame, dalla certificazione del Fondo dovrà risultare al momento della presentazione della domanda telematica l’avvenuta utilizzazione di tutte le 26 settimane di AIS calcolate nel biennio mobile.
Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda. La dichiarazione in questione, di cui si allega un format, dev’essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.
I datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015.
I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
Per le istruzioni relative all’esposizione dell’evento e del conguaglio nel flusso Uniemens o per le indicazioni in caso di pagamento diretto si rinvia alla lettura della circolare.
Si ricorda, infine, che con riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti da imprese appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, aderenti EBAV e sospesi dal lavoro con fruizione del trattamento in deroga di cui al D.L. n. 160/2024 è previsto un contributo una tantum richiedile all’Ente Bilaterale ad integrazione di quanto già percepito a titolo di ammortizzatore sociale (servizio D34).