L’applicazione del Decreto Legislativo 231/2001 anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha comportato alcune difficoltà interpretative.
La dottrina aveva messo in dubbio l’applicabilità di un sistema normativo, pensato originariamente per i soli reati dolosi, alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose, che poggiano "su una struttura soggettiva nettamente differente", in quanto si è sostenuto che, se un soggetto agisce colposamente, non agisce per un fine criminale.
E’ altresì impensabile che l'omicidio o le lesioni, cagionati per violazioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro, possano intrinsecamente costituire un interesse oppure generare un vantaggio concreto per l’impresa.
La sentenza del Tribunale di Trani dell’11 gennaio 2010 contesta l’impostazione stessa del ragionamento, in quanto i reati colposi citati sono reati di evento che scaturiscono da una condotta colposa caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline: "Se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzionedell'evento." Pertanto se, nel porre in essere la condotta, il soggetto (persona fisica) agisce nell’interesse dell’ente "la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata."
Secondo i giudici la stessa conclusione vale nell’ipotesi in cui l’ente/impresa abbia ottenuto comunque un vantaggio dalla condotta stessa: se l'evento delittuoso è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, è agevole sostenere che la mancata attuazione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi.
Concludendo, la sentenza citata ritiene che il requisito dell’interesse o vantaggio sia pienamente compatibile con la struttura degli illeciti colposi citati dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha causato la morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera d’interesse dell'ente/impresa oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultima, senza apparenti interessi esclusivi di altri.