Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Delibera della Giunta Regionale n. 1258 del 28 settembre 2015, disposizioni attuative per gli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici su Ve.Net.energia-edifici e CIRCE

Nuove regole per APE su Ve.Net.energia-edifici e obbligo di indicazione codice catasto CIRCE

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1258 del 28 settembre 2015 sono state determinate le modalità attuative dei nuovi decreti emanati dal Ministero dello sviluppo economico sulla certificazione energetica degli edifici in vigore dal 1 ottobre 2015, che adeguano la normativa nazionale alle modifiche introdotte della Direttiva 2010/31/UE.

La nuova Delibera ha quindi definito le disposizioni attuative per la registrazione del nuovo Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, A.P.E., nel catasto regionale informatizzato Ve.Net.energia-edifici, istituito ed attivato dal 2 maggio 2012 con D.G.R.V. 659/2012 il quale dovrà subire un restiling per adattarsi alla gestione della trasmissione dei dati al sistema nazionale SIAPE introdotto dalla nuova normativa.

Un punto però che i professionisti cominciano a notare i questi giorni è quello indicato nella nuova procedura che, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D.P.R. 74/2013 alle Regioni di predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione, impone di indicare il codice di registrazione nel catasto, istituito ed attivato dal 2 gennaio 2015 con D.G.R.V. 2569/2014, per gli impianti termici. Di fatto gli impianti termici, definiti dal D.lgs. 192/2005, possono essere inseriti nell'A.P.E., nella sezione "Dati di dettaglio degli impianti" solo indicando il codice catasto del libretto degli impianti termici inseriti  in "CIRCE". Gli impianti quindi dovranno essere censiti necessariamente da ditte abilitate al D.M. n. 37 del 2008, ma soprattutto dovranno essere mantenuti in efficienza con i controlli ed eventuali manutenzioni e verificati con i controlli del rendimento energetico.

Con l’inserimento del codice catasto si dà seguito alle disposizioni sulla validità temporale dell’APE. Infatti la validità dell’Attestato di Prestazione Energetica  di un edificio è legata a doppio filo alla regolare attività di manutenzione degli impianti termici.

Il D.lgs. 192/2005 impone il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, secondo le modalità indicate nel DPR n. 74/2013, e, nel caso di mancato rispetto dei controlli, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Tornando alla Delibera della Giunta Regionale n. 1258/2015 questa prevede che a partire dal 1 ottobre 2015 dovranno essere utilizzati sul territorio regionale da parte dei tecnici certificatori, individuati dal D.P.R. 75/2013, i tre decreti emanati dal Ministero dello sviluppo economico il 26 giugno 2015:

"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".

"Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici".

"Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015

Dal 1 ottobre 2015 il professionista deve firmare digitalmente e trasmettere alla Regione, utilizzando il sistema Ve.Net.energia-edifici, solamente il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica A.P.E.

Infine, per motivi legati alla gestione della trasmissione dei dati al sistema nazionale SIAPE, saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.C.E. o A.P.E. compilati in Ve.Net.energia-edifici, non firmati digitalmente alla data del 30 settembre 2015 o entro il 31 dicembre di ogni anno, per i nuovi inserimenti.

Le Regioni che si sono adeguate alle nuove disposizioni, oltre al veneto, sono l'Emilia-Romagna, che ha aggiornato le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici con la Delibera 1275/2015, la Lombardia, che con la delibera 3868/2015 ha introdotto nell’ordinamento interno i contenuti dei decreti ministeriali e il Piemonte, che ha approvato la Delibera 14-2119/2015, che uniforma le disposizioni regionali sulla certificazione energetica a quelle nazionali.

Le regioni rimaste indietro devono seguire automaticamente le Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (DM 26 giugno 2015). In particolare dal 1° ottobre 2015 l’APE deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente.