Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e autocertificazione
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 12/2012 del 1/6/2012 per rispondere ad alcune questioni interpretative concernenti il DURC sorte dopo l’entrata in vigore di alcune disposizioni normative in materia, tra cui dell’art. 14, comma 6-bis, del D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), che così recita: “Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.”
Le questioni più importanti affrontate dalla predetta circolare concernono: la richiesta del DURC da parte di privati ai fini di un uso del medesimo nei rapporti tra privati; la possibilità di autocertificazione della regolarità contributiva; la validità del DURC.
Il Ministero ritiene che, stante la normativa vigente, le pubbliche amministrazioni debbano acquisire d'ufficio il D.U.R.C. non solo nell'ambito dei lavori pubblici. D’altro canto per i privati è possibile invece richiedere il DURC per le finalità connesse agli obblighi di verifica dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 90 comma 9 lettere a) e b) del D.lgs. 81/08. In questo caso, gli Istituti e le Casse edili devono rilasciare il documento con la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi", come prescritto dall'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, dopo le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge di stabilità per il 2011.
In ordine alla sostituibilità del DURC con un'autocertificazione, il Ministero è dell'avviso che, pur rientrando nel novero dei certificati, non possa costituire oggetto di autocertificazione secondo quanto dispone in generale il D.P.R. n. 445 del 2000 sulla documentazione amministrativa, salvo i casi in cui l'autocertificazione sia prevista espressamente dalla legge come nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del Codice dei contratti, e dell'art. 4, comma 14bis, del D.L. n. 70 del 2011 (affidamenti di beni e servizi fino a 20.000 euro).