Nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n. 257 è stata pubblicata la Legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 noto come "DL salva aziende". In tale norma si evidenzia l’articolo 14-bis che introduce norme sulla «Cessazione della qualifica di rifiuto» andando a modificare l’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite a) la sostituzione della lettera a) del comma 1, b) la sostituzione del comma 3 e c) l’inserimento dei commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies.
L’articolo 14 bis della nuova legge prevede, inoltre, anche disposizioni che non si integrano nel testo dell’articolo 184-ter del D.Lgs 152 e pertanto devono essere tenute in considerazione per una lettura corretta del nuovo quadro normativo sulla cessazione della qualifica di rifiuto.
In sostanza il punto più importante della nuova legge è la possibilità data agli enti come Regioni e Province di rilasciare autorizzazioni agli impianti di recupero rifiuti sulla base di propri procedimenti di autorizzazione, sempre che non vi siano specifiche indicazioni comunitarie o nazionali.
La norma dispone inoltre che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all’articolo 184-ter, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, sono tenuti a presentare alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle nuove disposizioni:
La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento entro il termine indicato determinerà la sospensione dell'attività.
Le autorità competenti al rilascio, entro dieci giorni dalla notifica al soggetto istante, comunicheranno a ISPRA le autorizzazioni rilasciate ed ISPRA, a sua volta, procederà a un controllo a campione sulle autorizzazioni regionali. L’esito di questa verifica dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. Entro quindici giorni dagli esiti della verifica, ISPRA dovrà darne comunicazione al Ministero dell’Ambiente.
Il Ministero, ricevuta la comunicazione, entro i sessanta giorni successivi, potrà adottare proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione, e le trasmetterà all'autorità competente.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006, in essere alla data del 3 novembre 2019, (data di entrata in vigore della legge di conversione) o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate. (Art. 14 bis, comma 8 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101).
Infine, si sottolinea che presso il Ministero dell’Ambiente è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse, le cui modalità di funzionamento e di organizzazione saranno oggetto di un apposito decreto da emanarsi a cura dello stesso Ministero. (Art. 184- ter comma 3-septies del D.Lgs 152/2006).
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Imprese Vicenza al numero 0444/168367 risponde il dr. Rudi Cestonaro.
Si allega: