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End of waste: cessazione della qualifica di rifiuto

Pubblicata la legge n.128 del 02/11/2019 di conversione del D.L. n. 101 del 03/09/2019 “DL Salva aziende”

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n. 257 è stata pubblicata la Legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 noto come "DL salva aziende". In tale norma si evidenzia l’articolo 14-bis che introduce norme sulla «Cessazione della qualifica di rifiuto» andando a modificare l’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite a) la sostituzione della lettera a) del comma 1, b) la sostituzione del comma 3 e c) l’inserimento dei commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies.

L’articolo 14 bis della nuova legge prevede, inoltre, anche disposizioni che non si integrano nel testo dell’articolo 184-ter del D.Lgs 152 e pertanto devono essere tenute in considerazione per una lettura corretta del nuovo quadro normativo sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

In sostanza il punto  più  importante  della  nuova  legge  è  la  possibilità  data  agli enti come Regioni e Province di rilasciare autorizzazioni agli impianti  di recupero rifiuti sulla base di propri procedimenti di autorizzazione, sempre che non vi siano specifiche indicazioni comunitarie o nazionali.

 La norma dispone inoltre che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno  dei  decreti  di  cui  all’articolo  184-ter,  comma  2  del  D.  Lgs.  n.  152/2006,  sono  tenuti  a presentare alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle nuove disposizioni:

  • i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis, Lgs. 152/2006, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del "DL salva aziende";
  • coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore. 

La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento entro il termine indicato determinerà la sospensione dell'attività.

Le autorità competenti al rilascio, entro dieci giorni dalla notifica al soggetto istante, comunicheranno a ISPRA le autorizzazioni rilasciate ed ISPRA, a sua volta, procederà a un controllo a campione sulle autorizzazioni regionali. L’esito di questa verifica dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. Entro quindici giorni dagli esiti della verifica, ISPRA dovrà darne comunicazione al Ministero dell’Ambiente.

Il Ministero, ricevuta la comunicazione, entro i sessanta giorni successivi, potrà adottare proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione, e le trasmetterà all'autorità competente. 

Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006, in essere alla data del 3 novembre 2019, (data di entrata in vigore della legge di conversione) o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali  è  presentata  un'istanza  di  rinnovo  entro  centoventi  giorni  dalla  predetta  data  di  entrata  in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate. (Art. 14 bis, comma 8 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101).

Infine, si sottolinea che presso il Ministero dell’Ambiente è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse, le cui modalità di funzionamento e di organizzazione saranno oggetto di un apposito decreto da emanarsi a cura dello stesso Ministero. (Art. 184- ter comma 3-septies del D.Lgs 152/2006).

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Imprese Vicenza  al numero 0444/168367 risponde il dr. Rudi Cestonaro.

 

Si allega:

  • Testo del nuovo art.184 ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ;
  • Testo coordinato Testo coordinato del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali». Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n.257
  • Data inserimento: 16.12.19
  • Inserito in:: AMBIENTE
  • Notizia n.: 4291