End of Waste: ecco il nuovo Regolamento

Entra in vigore il prossimo 26 settembre 2024

Con riferimento alla precedente comunicazione del 19/07/2024 richiamata in calce, si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11/09/2024, il nuovo Decreto Ministeriale (in seguito DM) del 28 giugno 2024, n. 127 (segue allegato) recante il nuovo Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione che abroga e sostituisce il precedente DM n.152/2022.

Il decreto stabilisce nuovi parametri in base ai quali, a seguito di un adeguato processo di trattamento e recupero, le componenti inerti dei rifiuti possano essere considerate “End of Waste” ovvero “aggregati recuperati” dei prodotti a tutti gli effetti, pronti per essere reimmessi sul mercato, al pari degli aggregati naturali.

Entrata in vigore

Il testo entrerà in vigore il prossimo 26 settembre 2024 abrogando, come detto, il precedente DM n. 152/2022, bocciato dalle imprese soprattutto per la natura troppo restrittiva di alcuni limiti imposti alla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati, che avrebbero bloccato gli impianti di recupero con ripercussioni lungo l’intera filiera edile.

Dal 26 settembre i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni di tempo per presentare l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale e/o un aggiornamento della comunicazione di inizio attività qualora operino in regime di procedure semplificate ai sensi del D.Lgs 152/06 (artt. 214, 216).

Principali novità introdotte

Rispetto alla norma precedente vengono previste le seguenti novità:

  • valori limite differenziati per ogni contaminante, a seconda dell’utilizzo dell’aggregato recuperato (Tabelle in All. 2 del DM 187/2024): vengono fissate soglie generalmente più elevate e severe per gli aggregati recuperati da destinare a recupero ambientale (riempimento, colmata), limiti invece meno severi per le applicazioni avanzate (produzione di clinker da cemento, miscele bituminose, confezionamento calcestruzzi);
  • inclusione dei rifiuti abbandonati nell’elenco dei codici ammessi per la produzione di aggregati recuperati;
  • aggiunta della UNI EN 13108 tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione dell’aggregato recuperato;
  • monitoraggio di 24 mesi entro il quale “valutare l’opportunità di procedere a una revisione dei criteri” sulla base delle evidenze emerse.

Si ribadisce infine che il regolamento End of Waste va inteso come il processo che permette ad un rifiuto di tornare prodotto tramite un’attività concreta di recupero, stabilendo dunque i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti ad operazione di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti per diventare prodotto come "aggregato recuperato".

Per ulteriori informazioni in merito alla proroga è possibile scrivere una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 23.09.24