Con il Decreto Legge n. 215/2023 (il cosiddetto Decreto Milleproroghe) viene introdotta una proroga significativa per gli operatori di impianti di recupero inerti.
All’articolo 12, comma 3 del Decreto infatti, viene riprogrammata la scadenza inizialmente fissata al 4 maggio 2024 al nuovo termine del 4 novembre 2024.
Questa proroga concede ai gestori di impianti di recupero inerti il tempo aggiuntivo necessario per adeguare le proprie attività ai requisiti stabiliti nel Decreto Ministeriale n. 152/2022 tuttora in vigore. Si ricorda che questo decreto definisce i criteri secondo i quali i rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di rientrare nella disciplina dei rifiuti una volta sottoposti a un processo di recupero.
Per quanto sopra, si informa che siamo in attesa della pubblicazione di un nuovo Decreto che riscriverà il Regolamento End of Waste , già firmato dal titolare del M.A.S.E. ed in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il cui intento sarà di superare le criticità emerse con il Decreto Ministeriale n. 152/2022 con lo scopo di influire ulteriormente su modalità e caratteristiche che devono avere i rifiuti per non essere più considerati tali.
Si ribadisce che il regolamento End of Waste va inteso come il processo che permette ad un rifiuto di tornare prodotto tramite un’attività concreta di recupero, stabilendo dunque i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti ad operazione di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti per diventare prodotto come "aggregato recuperato".
Per ulteriori informazioni in merito alla proroga è possibile scrivere una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.